Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27096 del 03/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27096 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
ORDINANZA
sul ricorso 3455-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
PREDIM SRL 01061290530, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO
TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato SCIALLA MARIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARTINI MICHELE giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 03/12/2013
avverso la sentenza n. 163/13/2009 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 5/10/2009,
depositata il 15/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L' Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Predim srl per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, riformando la
sentenza di primo grado, ha annullato la rettifica del valore di un terreno, ai fine dell'imposta
di registro, operata dall'Ufficio sulla scorta di un stima UTE basata sul presupposto della
edificabilità del terreno stesso.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale il terreno oggetto del contratto tassato non
potrebbe ritenersi edificabile, dovendosi anzi considerare "quasi una zona bianca, con un
indice di edificabilità pari a quello delle zone agricole"; ciò in quanto - afferma la sentenza gravata - la stessa Agenzia delle entrate aveva chiarito (in altro avviso di accertamento, non
impugnato nel presente giudizio, con cui era stato revocato alla Predim il beneficio di cui
all'articolo 33, terzo comma, 1. 388/2000) che nella specie "si è in presenza esclusivamente di
un piano regolatore generale, senza però che si dia menzione di un piano particolareggiato
concretamente vigente"; cosicché, conclude il giudice territoriale, non potendosi prescindere
dalla considerazione della inedificabilità del terreno, "il valore dichiarato in atto di
1.590.983,96 euro deve ritenersi corretto".
L'Agenzia affida il ricorso ad un solo motivo, riferito all'articolo 360 n. 3 cpc, con il quale
denuncia la violazione dell'articolo 36, secondo comma, dl. 248/06, in relazione agli articoli
51 e 52 d.p.r. 131/86, e dell'articolo 33, terzo comma, I. 388/200, in cui la Commissione
Tributaria Regionale sarebbe incorsa desumendo la non edificabilità del terreno in questione
dalla circostanza che lo stesso non fosse ricompreso in un piano particolareggiato.
La contribuente si è costituita con controricorso.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di giudicato interno che, secondo la contro ricorrente,
si sarebbe formato sulla statuizione della sentenza gravata secondo cui "il valore dichiarato in
atto di 1.590.983,96 euro deve ritenersi corretto". Tale statuizione è infatti dipendente
dall'affermazione, svolta nel capoverso immediatamente precedente della sentenza gravata,
che "di fatto il terreno tassato non è edificabile ma, a seguito delle vicende sopra evidenziate,
oggi esso è da considerarsi quasi una zona bianca, con un indice di edificabilità pari a quello Ric. 2011 n. 03455 sez. MT - ud. 23-10-2013
-2- COSENTINO; delle zone agricole"; quest'ultima affermazione, a propria volta, forma oggetto della censura
proposta con il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate (con cui si contesta la
statuizione della inedificabilità del terreno per non essere il medesimo compreso in un piano
particolareggiato) e, pertanto, l'impugnazione della statuizione della inedificabilità del terreno
ha impedito il formarsi del giudicato sulla statuizione della correttezza del valore del terreno
dichiarato nell'atto tassato.
Tanto premesso, si osserva che nella sentenza gravata la Commissione Tributaria Regionale stima", cosicché la statuizione di annullamento della rettifica del valore del terreno de quo
risulta fondata esclusivamente sull'assunto della inedificabilità del terreno, a propria volta
motivato esclusivamente con l'affermazione della mancanza di un piano particolareggiato;
tale affermazione è giuridicamente errata, in quanto contrasta con la l'insegnamento di questa
Corte che "In tema di imposta di registro, il criterio del valore venale si applica anche a quelle aree la cui vocazione edifìcatoria risulta dall'inserimento in uno strumento urbanistico
non ancora perfezionato, per effetto sia del testo originario degli artt. 51 e 52 del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, sia dell'art. 36, comma secondo, del dl. 4 luglio 2006, n. 223, convertito
nella legge 4 agosto 2006, n. 248, avente efficacia retroattiva, quale norma di interpretazione
autentica o, quantomeno, contenente una decisiva indicazione ermeneutica, atteso che l'inizio
del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale
dell'immobile, senza che assumano rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua
edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in
quanto la valutazione del bene deve essere compiuta in riferimento al momento del suo
trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo. (Così Cass.15792/12; nello stesso senso, SSUU 25505/06).
Si propone quindi l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata, con rinvio
alla Commissione Tributaria Regionale che nel giudizio sulla valutazione da attribuire al
terreno per cui è causa si atterrà al principio di diritto che, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del testo unico sull'imposta di registro (d.p.r. 131/86), perché un'area si debba
considerare edificabile è sufficiente che essa risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base
allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione
della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo strumento urbanistico
generale comunale.>>
che la parte intimata si è costituita con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto la sentenza gravata deve essere cassata con rinvio alla
Ric. 2011 n. 03455 sez. MT – ud. 23-10-2013
-3-
dichiara espressamente di pronunciarsi “tralasciando ogni considerazione relativa ai criteri di
Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che regolerà anche le spese
del giudizio di legittimità.
P. Q.M.
La Corte cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria
diritto sopra enunciato e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.
Regionale della Toscana, in altra composizione, che si atterrà al principio di