Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8750 del 04/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.04/04/2017), n. 8750
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5691/2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale
procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE
MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO ed
EMANUELE DE ROSE, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
S.S., S.A., nella qualità di eredi
legittimi di G.P., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE,
rappresentati e difesi dagli avvocati MARIA GABRIELLA MORRONE e
LUIGI MORRONE, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
EQUITALIA SUD S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 908/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 21/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. la Corte d’appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza, che aveva dichiarato estinti per effetto di intervenuta prescrizione quinquennale i crediti portati nell’intimazione di pagamento notificata a G.P. in data 19.10.2012 da Equitalia sud s.p.a., avente ad oggetto i contributi richiesti con cartella esattoriale notificata in data 7.11.2002.
2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps, che contesta l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti azionati con la cartella esattoriale, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, in relazione all’art. 2953 c.c..
3. Resistono con controricorso S.A. e S.S., in qualità di eredi di G.P., deceduta il (OMISSIS), mentre Equitalia sud s.p.a. è rimasta intimata.
4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma
semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. il ricorso è manifestamente infondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’ irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c..
Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta e conforme a diritto.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’Inps e vengono liquidate in favore dei controricorrenti come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in virtù della dichiarata anticipazione. Nulla per le spese nei confronti di Equitalia sud s.p.a., rimasta intimata.
4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori.
Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017