Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12166 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.16/05/2017), n. 12166
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15979-2016 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
CLAUDIO DEFILIPPI;
– ricorrente –
contro
COMUNE PADOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA CIANNAVEI, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati VINCENZO MIZZONI, PAOLO BERNARDI e MARINA
LOTTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3385/2015 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata
il 21/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
P.A. propone ricorso per cassazione contro il Comune di Padova, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Padova che ha respinto il gravame a sentenza del GP rilevando la novità delle domande in appello mentre in primo grado erano stati denunziati vizi solo formali del verbale.
Il ricorso denunzia 1) violazione dell’art. 345 c.p.c. perchè in primo grado nel verbale di udienza 21.5.2013 aveva fatto presente di essere titolare di pass per disabili e di aver diritto di accesso alla ZTL; 2) violazione degli artt. 148, 149 e 156 c.p.c. perchè il Tribunale ha statuito di non poter dichiarare la nullità del verbale perchè il plico era stato ritirato e l’atto aveva raggiunto lo scopo.
Come da proposta del relatore, il ricorso è manifestamente infondato perchè correttamente il giudice di appello ha respinto il gravame per la novità delle domande in appello mentre in primo grado erano stati denunziati solo vizi formali del verbale.
Il primo motivo riconosce che la titolarità di pass per disabili fu solo dedotta a verbale e, quindi. tardivamente perchè l’opposizione si fonda e si cristallizza sui motivi dedotti nell’atto introduttivo ed, anche ove si ammetta in astratto la possibilità di precisare ed emendare le domande in relazione alle deduzioni avversarie, ciò deve avvenire tempestivamente, ed in ogni caso deve trattarsi di mera emendatio e non di motivo nuovo (Cass. 16.2.2016 n. 2962 ex multis).
Correttamente il Giudice di appello ha riferito della diversità dei motivi di opposizione e di quelli di gravame.
Il secondo motivo non supera le argomentazioni del Tribunale sulla legittimità del verbale redatto col sistema automatizzato e sul raggiungimento dello scopo col ritiro del plico nè si comprende il tipo di nullità invocata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1200, di cui Euro 200 per spese oltre spese forfettizzate nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017