Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12406 del 17/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.17/05/2017), n. 12406
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9300-2016 proposto da:
P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO
QUERINI;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI UDINE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1418/2015 del TRIBUNALE di UDINE, depositata
il 19/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
P.P. propone ricorso per cassazione contro la Prefettura di Udine, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Udine che ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello a sentenza del Giudice di pace, statuendo che l’atto di appello doveva essere proposto con ricorso e non con citazione e che la sanatoria era ammissibile solo ove il deposito in cancelleria fosse avvenuto nel termine perentorio di legge.
Il ricorrente denunzia con unico motivo violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7 e artt. 327 e 434 c.p.c..
La censura non supera le argomentazioni della sentenza sulla consolidata giurisprudenza in materia (Cass. 21161/2011 ex plurimis).
Il tema della conversione dell’atto processuale, a differenza di quanto avviene in sede penale, va circoscritto nel senso che, in via generale, il ricorso o la citazione sono proponibili ed efficaci purchè si rispettino i termini specificamente previsti nel particolare procedimento ritualmente esperibile, principio ulteriormente ribadito da S.U. n. 2907/2014.
Donde l’inammissibilità del ricorso (Cass. SU n. 7155/2017), senza pronunzia sulle spese, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017