Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12409 del 17/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.17/05/2017), n. 12409
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22731-2015 proposto da:
B.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OSTIENSE 81, presso lo studio dell’Avvocato FULVIO MANCINI,
rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO CEGLIA;
– ricorrente –
contro
V.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO
ANZANI 19, presso lo studio dell’Avvocato LUIGI TECCE, rappresentata
e difesa dall’Avvocato GIACINTO TECCE;
– controticorrente –
avverso la sentenza n. 1381/2014 del TRIBUNALE di AVELLINO,
depositata il 4 novembre 2014;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22 marzo 2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il Tribunale di Avellino, con sentenza depositata in data 4 novembre 2014, accogliendo la domanda proposta da V.M.C. nei confronti di B.P.A., ha revocato la donazione effettuata con atto notarile rep. n. (OMISSIS) racc. n. (OMISSIS) in data (OMISSIS) per notar dott. S.V.A.;
che la Corte d’appello di Napoli, con ordinanza in data 21 maggio 2015, ha dichiarato inammissibile, ex art. 348-bis c.p.c., l’appello del B., avendo ritenuto i motivi di gravame privi di una ragionevole probabilità di accoglimento;
che avverso la sentenza del Tribunale di Avellino il B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 settembre 2015;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che il ricorso è – come eccepito dalla controricorrente – inammissibile per tardività;
che, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello;
che nella specie, a fronte della comunicazione dell’ordinanza avvenuta telematicamente il 21 maggio 2015, il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale è stato avviato alla notifica soltanto il 21 settembre 2015, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente, appunto, dal 21 maggio 2015;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017