Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12431 del 17/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.17/05/2017), n. 12431
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7392/2016 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACINTA
PEZZANA, 62, presso lo studio dell’avvocato ANDREA TRECAPELLI che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO PAOLILLO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS) – C.F. (OMISSIS), in persona
del Curatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato
GIANCARLO MANCINI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto n. Cron. 3333/2015 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
depositato il 20/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO
LAMORGESE.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto in data 20 ottobre 2015, ha rigettato l’opposizione di C.A. al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento (OMISSIS) srl, che aveva escluso l’ammissione di un suo credito per emolumenti dovuti a titolo di lavoro subordinato, nel periodo 2013-agosto 2014, in ragione dell’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società.
2.- Il C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito il Fallimento (OMISSIS).
3.- Il ricorso è inammissibile, essendo stato notificato l’11 marzo 2016, cioè oltre il termine di trenta giorni, di cui alla L. Fall., art. 99, a decorrere dalla comunicazione del decreto impugnato da parte della cancelleria in data 20 ottobre 2015.
4.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.
Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017