Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8711 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.04/04/2017),  n. 8711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Ferderico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2348-2015 proposto da:

A.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio dell’avvocato LIVIO BUSSA, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO GIUSTI,

ANTONIO DI STASI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1, presso lo studio dell’avvocato

PATRIZIA CARINO, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO TOSI,

ANDREA UBERTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 349/2013 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il

01/07/2013 R.G.N. 274/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato BUSSA LIVIA;

udito l’Avvocato UBERTI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per inammissibilità e in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. depositata il 17.7.14 la Corte d’appello di Firenze dichiarava inammissibile il gravame proposto da A.R. contro la sentenza n. 349/13 del Tribunale di Lucca, che aveva rigettato l’impugnativa delle due sanzioni disciplinari (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni e licenziamento) irrogate al lavoratore (rispettivamente il 5.8.11 e il 7.11.11) da RFI – Rete Ferroviaria Italiana.

2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione era stata applicata per avere il lavoratore proseguito, malgrado espressa diffida aziendale, nell’incarico di consulente tecnico di parte dapprima di un parente (sig. C.) di una delle vittime nel procedimento penale instauratosi a seguito dell’incidente ferroviario occorso a (OMISSIS) (che aveva cagionato la morte di 32 persone e il ferimento di altre 25) e, poi, dell’organizzazione sindacale FILT – CGIL della Provincia di Lucca, sempre nell’ambito del predetto procedimento penale.

3. Il licenziamento era stato poi intimato per avere il lavoratore proseguito, dopo la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, in tale incarico di consulente tecnico di parte della FILT – CGIL della Provincia di Lucca, nonchè per aver rilasciato dichiarazioni lesive dell’immagine del (OMISSIS) e per averne pubblicamente ingiuriato l’amministratore delegato il 9.9.11 in occasione della Festa provinciale del Partito Democratico tenutasi a Genova.

4. Per la cassazione della citata sentenza del Tribunale di Lucca ricorre A.R. affidandosi a quattro motivi.

5. RFI – Rete Ferroviaria Italiana resiste con controricorso.

6. Le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2105 c.c., artt. 74, 90, 222 e 230 c.p.p. e artt. 380 e 381 c.p., per avere la sentenza impugnata ravvisato nell’assunzione dell’incarico di c.t.p. d’un familiare di una delle vittime dell’incidente ferroviario di (OMISSIS) una violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c.; si obietta in ricorso che l’obbligo di fedeltà va invece ristretto alle sole attività concorrenziali o di c.d. spionaggio industriale, senza trascurare, poi, che l’incarico in questione (peraltro a titolo gratuito) era stato assunto ed espletato a favore d’un mero soggetto offeso (sig. C. prima, FILT CGIL poi) non ancora costituitosi parte civile (all’epoca anche la società controricorrente non era stata ancora chiamata in giudizio per responsabilità ex lege n. 231/01, mentre ne erano indagati l’amministratore delegato e vari dirigenti); pertanto prosegue il motivo – il compito del ricorrente era ancora soltanto quello di controllare l’attività del perito e il giudizio tecnico da lui formulato, attività per di più limitata all’incidente probatorio e con esso cessata. Prosegue, ancora, il ricorso con il segnalare che il c.t.p. deve contemperare il proprio ruolo di collaboratore di parte con il dovere professionale di non discostarsi dai canoni del rigore scientifico, di guisa che deve riportare nella loro esattezza i dati ottenuti e fornire a riguardo valutazioni che tengano conto degli interessi dell’assistito; ciò non integra – conclude il motivo – nè una violazione del dovere di fedeltà nè una situazione di conflitto con gli interessi del datore di lavoro.

Sempre nell’ambito del primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2105 c.c., 3 punto 6 e 4 punto 8 del Codice etico del Gruppo Ferrovie dello Stato, art. 51, lett. g) e art. 57 CCNL settore ferroviario, nella parte in cui la sentenza ha riscontrato l’esistenza d’un conflitto con gli interessi della società nonostante che le citate previsioni del Codice etico si riferiscano a conflitti tra eventuali attività economiche personali e familiari e le mansioni espletate all’interno della struttura di appartenenza; peraltro prosegue il motivo – il conflitto in discorso non è configurabile proprio perchè tale Codice etico prevede espressamente come valori primari del Gruppo le politiche per la sicurezza e la tutela ambientale; inoltre – conclude il motivo – la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica ad illeciti disciplinari diversi da quello addebitato a A..

1.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia violazione o falsa applicazione del Codice etico del Gruppo Ferrovie dello Stato (non trattandosi di atto di natura normativa) e improcedibile nella parte in cui lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 51, lett. g) e art. 57 CCNL settore ferroviario senza, però, che il ricorso ne produca il testo integrale.

Invero, per costante giurisprudenza (cfr., ex aliis, Cass. n. 4350/15; Cass. n. 2143/2011; Cass. 15.10.10 n. 21358; Cass. S.U. 23.9.10 n. 20075; Cass. 13.5.10 n. 11614), nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – è soddisfatto solo con la produzione del testo integrale della fonte convenzionale, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.

Nè a tal fine basterebbe la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui tale atto sia stato eventualmente depositato, essendo altresì necessario che in ricorso se ne indichi la precisa collocazione nell’incarto processuale (v., ad es., Cass. n. 27228/14), il che nel caso in esame non è avvenuto.

Nella restante parte il mezzo è infondato.

Come questa S.C. ha già avuto modo di statuire (cfr., ex aliis, Cass. n. 14249/15; Cass. n. 144/15; Cass. n. 25161/14; Cass. n. 6501/13; Cass. n. 5629/2000), l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., integrato dai generali doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nello svolgimento del rapporto contrattuale, deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.

Nel caso di specie, la lesione dell’obbligo di fedeltà si è verificata perchè il ricorrente ha assunto l’incarico di consulente tecnico di parte di soggetti terzi in dichiarato conflitto con l’odierna controricorrente, conflitto non astratto e meramente ipotetico, ma già in atto.

Invero, dalla sentenza impugnata emerge che il ricorrente aveva più volte sostenuto – sia in dichiarazioni pubblicamente rese ai mezzi di informazioni sia nella partecipazione ad atti del procedimento penale (compreso l’incidente probatorio) – la responsabilità della società e dei suoi vertici per aver cagionato il disastro ferroviario di (OMISSIS), invocandone claris verbis la punizione.

In tal modo il ricorrente, lungi dal limitarsi ad obiettive osservazioni tecnico-scientifiche inerenti all’oggetto della perizia in corso, si è posto dichiaratamente come concreto antagonista della società da cui dipendeva, al di fuori della portata esimente del combinato disposto dell’art. 51 c.p. e art. 24 Cost., non esercitando in proprio un diritto riconosciuto da separata (e di rango superiore) norma giuridica.

Come correttamente ricordato dalla sentenza impugnata, tale attività di consulente tecnico di parte è equiparabile a quella – che questa S.C. ha già giudicato in conflitto con gli interessi dell’azienda – di chi svolga la pratica legale curando in via extragiudiziale o giudiziale interessi di terzi in conflitto con quelli del datore di lavoro di cui è dipendente (cfr. Cass. n. 14176/09).

A ciò si aggiunga, riguardo alla sanzione del licenziamento, che essa è stata irrogata (come emerge dalla sentenza del Tribunale) non solo in ragione dell’incarico di c.t.p. di cui s’è detto, ma anche per le pubbliche e ripetute ingiurie rivolte dal ricorrente all’allora amministratore delegato della società (il che è stato ricostruito dal giudice di merito in base ad un apprezzamento delle risultanze istruttorie non censurabile in sede di legittimità).

2. Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2106 c.c. e art. 59 CCNL settore ferroviario per violazione del principio di proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alle condotte addebitate, nessuna delle quali prevista (dalla suddetta clausola contrattuale) come illecito disciplinare passibile di licenziamento senza preavviso. Inoltre, prosegue il ricorso, il primo giudice non ha neppure considerato la provocazione dell’amministratore delegato della società che, ad uno degli inviti a licenziarlo rivoltigli dal ricorrente, aveva risposto con il dire “Provvederemo”.

2.1. Là dove denuncia la violazione d’una clausola del contratto collettivo, il motivo risulta improcedibile per le stesse ragioni esplicitate nel paragrafo che precede.

Nella parte in cui lamenta che la sentenza impugnata non ha considerato la provocazione dell’amministratore delegato della società nei confronti dell’odierno ricorrente, il motivo va poi disatteso perchè sostanzialmente volto ad ottenere un riesame nel merito delle risultanze processuali, il che esula dalle finalità del ricorso per cassazione.

3. Con il terzo mezzo ci si duole di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5 nonchè di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, fatti consistenti: a) nella documentazione relativa alle risultanze istruttorie del procedimento penale a carico del ricorrente per l’episodio di Genova; b) nell’avvenuta archiviazione del relativo procedimento penale previo rigetto dell’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dall’allora amministratore delegato della società; c) nell’avere il ricorrente assunto l’incarico di c.t.p. già nel marzo 2011 e nell’essere stata la relativa contestazione disciplinare mossa solo nel luglio dello stesso anno a seguito d’una animata discussione, durante le operazioni peritali, con l’avvocato della società; d) nell’avere l’amministratore delegato di RFI dichiarato fin dal 14.9.09 (e quindi circa un anno e mezzo prima dell’assunzione dell’incarico di c.t.p. da parte di A.R.) di voler licenziare il ricorrente per avere rilasciato alla stampa dichiarazioni circa la carenza di sicurezza in azienda; e) nelle risultanze istruttorie da cui era emersa, in realtà, l’insussistenza delle frasi ingiuriose oggetto di addebito disciplinare.

3.1. Il mezzo va disatteso perchè, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, sostanzialmente sollecita una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinchè se ne fornisca un diverso apprezzamento.

Si tratta di operazione non consentita innanzi a questa S.C., ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053/14) sostanziali censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a monte non consentite nel caso di specie dall’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto.

4. Il quarto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 61, commi 2, 6, 7, 8 e 9 CCNL settore ferroviario, per omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla tardività della prima contestazione disciplinare e del provvedimento applicativo del licenziamento, portato a conoscenza del ricorrente ben oltre il termine di 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per fornire le giustificazioni del caso, con conseguente estinzione, a norma del CCNL, del procedimento disciplinare.

4.1. Il motivo (ancor prima che improcedibile, per le stesse ragioni sopra evidenziate, nella parte in cui prospetta una violazione del contratto collettivo) è inammissibile perchè non autosufficiente, non risultando trascritto in ricorso l’atto o il relativo passo in cui sarebbe stata sollevata e coltivata la dedotta tardività della contestazione disciplinare e della sanzione irrogata.

5. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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