Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12451 del 17/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.17/05/2017), n. 12451
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8548/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI
NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO TARDELLA, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5105/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata l’1/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Letta la memoria del contro ricorrente.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– sulla emendabilità delle opzioni negoziali nelle dichiarazioni fiscali dopo SU 13378/2016 (p. 23) accanto ad un orientamento tradizionalmente restrittivo (Sez. 6-5, 26317/2016, Sez. 5, 2395/2017) se ne sta delineando uno meno rigoroso (Sez. 5, 26550/2016, 24876/2016);
– con il D.L. n. 193 del 2016, art. 5, comma 1, lett. a)-b), vi è stato recepimento normativo del principio di diritto di cui a detta sentenza delle SU di questa Corte, la cui portata va dunque anch’essa interpretata, tenendosi conto che il caso di specie indubbiamente attiene ad una parte “negoziale” della dichiarazione fiscale de qua, trattandosi dell’opzione per l’adeguamento allo studio di settore esercitata con la compilazione del quadro VA42, che il contribuente asserisce appunto erronea e ritiene emendabile, anche, per effetto del novum normativo citato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– la causa va rimessa alla pubblica udienza della Sezione semplice Quinta civile ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, non essendo decidibile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5 (v. anche Linee Guida per il funzionamento della Sesta sezione civile, p. 1.2-1.3).
PQM
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Quinta Civile.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017