Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12398 del 17/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.17/05/2017), n. 12398
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9728-2016 proposto da:
O.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI TRE
OROLOGI 20, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FUSCO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE
ZEB10 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CLIBERTI, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
G.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5844/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 22/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che O.P. ha presentato ricorso per cassazione avverso sentenza d’appello e che dei due intimati, Generali Italia S.p.A. e G.G., solo Generali Italia S.p.A. si difende con controricorso;
rilevato che sia il ricorrente sia la controricorrente hanno depositato memorie;
rilevato che il ricorso, relativo al quantum e alla tipologia dei danni che sarebbero derivati al ricorrente da un sinistro stradale, propone un unico motivo che presenta con tre rubriche, invocanti rispettivamente il n. 4, il n. 5 e il n. 3 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 e che illustra appunto globalmente, proponendo valutazioni alternative sul piano fattuale e lamentando pure la mancata disposizione di una c.t.u. medica;
rilevato che sia l’ambiguità del mezzo di cui si avvale (congiungendo infatti in un unico motivo sia il preteso error in procedendo, sia il preteso vizio motivazionale, sia il preteso error in iudicando), incompatibile con la necessaria specificità del motivo di ricorso per cassazione, sia la natura fattuale – tale da perseguire un terzo grado di merito – della doglianza conducono quest’ultima, assorbito ogni altro profilo, alla inammissibilità; ritenuto che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado liquidate come da dispositivo – alla controricorrente;
ritenuto altresì che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5200, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017