Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12342 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l. in persona del liquidatore p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Giovanni Giordano, elett. dom. in Roma presso lo studio

dell’avv. Giorgio Carnevali, in via B. Buozzi n. 19, come da procura

a margine dell’atto:

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in persona del cur.fall. p.t.;

– intimato –

Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.C. (già incorporante Banca

della Campania s.p.a.) in persona del legale rappresentante p.t.,

rappr. e dif. dagli avv. Michele Sandulli e Antonio Nardone, elett.

dom. presso il relativo studio in Roma, via XX Settembre n. 3, come

da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Napoli 18.8.2015, n. 169/15 in

R.G. n. 179/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 12 aprile 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo

Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. (OMISSIS) s.r.l. impugna la sentenza App. Napoli 18.8.2015, n. 169/15 con cui è stato rigettato il suo reclamo avverso la sentenza Trib. S. Maria C.V. 15.1.2015 di dichiarazione del proprio fallimento;

2. secondo la sentenza era infondata la censura relativa alla nullità della notifica del ricorso del fallimento, in realtà negativa alla sede sociale e perfezionata mediante deposito alla casa comunale) e quella relativa al credito di Euro 115.700,03, vantato dalla Banca della Campania s.p.a., rilevante, perchè accertato con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino in data 10.6.2010 e non opposto da (OMISSIS) s.r.l., apparendo inconferente l’autonomo e tardivo accertamento negativo promosso con nuovo giudizio;

3. sulla base delle risultanze dei bilanci anteriori all’istanza di fallimento è stata affermata la sussistenza sia del requisito dimensionale ex art. 1, comma 2, lett. c), l.f. che dello stato di insolvenza della debitrice, priva di attivo e con ingenti passività, superiori al milione di Euro negli esercizi del triennio anteriore;

4. la ricorrente deduce la violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio circa la ritenuta esistenza del credito della banca istante ed in quanto lo stato di insolvenza non sarebbe stato dimostrato, occorrendo una analisi più approfondita, stante la fase di liquidazione in cui versava la società.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il primo motivo è inammissibile poichè si risolve, per un profilo, in una censura di mero fatto, dovendosi opporre il principio per cui “In tema di ricorso per cassazione, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili” (Cass. 12928/2014);

2. per altro profilo il motivo è manifestamente infondato, in quanto “Ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all’accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l’obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione” (Cass.5001/2016), dovendosi considerare che il credito era recato da decreto ingiuntivo non opposto e rimesso in discussione giudiziale in modo solo indiretto mediante instaurazione di autonoma e tardiva controversia;

3. il secondo motivo di ricorso è inammissibile già per assoluta genericità della contestazione, appuntata verso sentenza che ha motivato sullo stato di insolvenza della società, esaminando indici esterni di esposizione, risultanti dai bilanci del triennio anteriore all’istanza di fallimento (evidenzianti perdite di esercizio e patrimonio netto negativo) e dunque riflettendo il medesimo limite di cui al punto 2.

Il ricorso va dunque rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 8.100 (di cui 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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