Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12526 del 18/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.18/05/2017), n. 12526
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11383-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
IRPLAST S.P.A. – C.P. (OMISSIS), in qualità di incorporante e
consolidante della BIMO ITALIA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA CAN1ILLUCCIA 535, presso lo STUDIO SANTORO, rappresentata e
difesa dall’avvocato NUNZIO LANTERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 79/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI L’AQUILA – SEZIONE DISTACCATA DI PESCARA, depositata il
26/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, nei cui confronti, la parte contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR dell’Abruzzo, in materia di Ires per il 2007, denunciando il vizio di violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la sentenza impugnata avrebbe motivato apparentemente il rigetto dei motivi d’appello, poichè avrebbe aderito acriticamente alle ragioni della sentenza di primo grado, senza dare conto delle ragioni di conferma di tale pronuncia, in relazione ai motivi d’impugnazione proposti, nonchè per aver omesso di pronunciarsi partitamente sulle singole censure proposte con l’atto d’appello dell’ufficio, circostanza che avrebbe impedito di rilevare, nella vicenda, la violazione del divieto del patto commissorio e, comunque, l’elusione fiscale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, “Integra motivazione apparente, la motivazione della pronuncia che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sulla esattezza e la logicità del ragionamento del giudice. L’apparenza della motivazione comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione, in quanto integra un error in procedendo. (Cass. civ. sez. un. n. 16599/16 – massima non ufficiale -).
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è generica, in quanto rinvia al contenuto della sentenza di primo grado senza svolgere un esame critico dei motivi di censura, in buon sostanza, il giudice d’appello si è limitato ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione (cd. contenuto statico), senza esplicitare l’iter logico argomentativo, alla luce dei motivi di gravame (cd. contenuto dinamico, v. Cass. ord. n. 15964/16)). In accoglimento dei primo motivo, con assorbimento del secondo, la sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione di Pescara, affinchè, sulla base delle superiori considerazioni, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione di Pescara, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017