Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12546 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 18/05/2017, (ud. 24/03/2017, dep.18/05/2017),  n. 12546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.A.M.G., rappr. e dif. dall’avv. Fabrizio De

Sanctis, elett. dom. in Roma, presso lo studio di questi, in via

Lorenzo II Magnifico n.115, come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

K.H., quale amministratore fiduciario del patrimonio

insolvente di V.A.M.G., per come costituito nel

giudizio di merito avanti alla Corte d’appello di Roma;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Roma 12.10.2012, n.5065/12 in

RG 8378/2008 e della sentenza parziale App. Roma 6.4.2009, n.1510/09

in RG 8378/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 24 marzo 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’avvocato De Sanctis per il ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. V.A.M.G. impugna la sentenza App. Roma 12.10.2012, n.5065/12 in RG 8378/2008 e la sentenza parziale App. Roma 6.4.2009, n.1510/09 in RG 8378/2008, con cui rispettivamente è stata accolta la domanda di K.H., amministratore fiduciario (trustee) del patrimonio del medesimo ricorrente (“debitore insolvente”), di riconoscimento e dichiarazione di esecutività in Italia del provvedimento dell’Alta Corte del Sudafrica del 5.3.2002 già reso verso lo stesso V., con sottoposizione a sequestro definitivo e dunque finale esproprio dei beni di V., quanto alla prima, mentre la precedente sentenza affermava, nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione,(con sentenza 16991/2007) di sentenza App. Roma 8.5.2006, n.2047/2006, che vi era stata valida riassunzione avanti alla corte di merito, rigettando così la relativa eccezione del convenuto.

2. Ritenne la corte d’appello, con pronuncia definitiva sulla domanda del trustee, che sussistevano le condizioni per i predetti riconoscimento ed esecuzione L. n. 218 del 1995, ex artt. 64 e 67, sulla premessa che: a) K.H. aveva agito quale amministratore fiduciario (trustee) del patrimonio del debitore V., chiedendo il riconoscimento e l’esecuzione nel nostro ordinamento del final sequestration sui beni in proprietà dell’insolvente medesimo; b) Cass. 16991/2007, cassando con rinvio la sentenza 2047/2006 della corte romana, aveva statuito che “il provvedimento di final sequestration dei beni del debitore insolvente, previsto dall’art. 12, dell’Insolvency Act della Repubblica del Sudafrica, differisce dal provvedimento di sequestro conservativo dell’ordinamento italiano, presupponendo l’insolvenza del debitore e comportando, per lui, lo spossessamento in via defintiva, e non cautelare, di tutti i suoi beni, affidati ad un trustee nell’interesse della massa dei creditori”, affermando altresì l’interesse ad agire per l’accertamento dei requisiti per dare ingresso alla predetta sentenza straniera; c) riassunto il giudizio da parte di K., con una prima sentenza (1510/2009) la corte respingeva le eccezioni del convenuto V. relative alla validità di tale riassunzione, disponendo la prosecuzione del giudizio; d) con la sentenza definitiva ora impugnata, in sede di accertamento in concreto dei requisiti in fatto per il riconoscimento della sentenza, la corte d’appello dava atto che il procedimento dinanzi al giudice sudafricano si era svolto nel contraddittorio con il debitore V., il provvedimento dell’Alta Corte era passato in giudicato secondo la legge del luogo, nè successivamente infirmato, la decisione non contrastava con altre assunte in Italia, nè vi era pendenza nel nostro ordinamento di altro procedimento di eguale natura ed oggetto prima iniziato, non sussisteva contrarietà all’ordine pubblico.

3. Il ricorso è su due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 307 c.p.c., avendo erroneamente la corte considerato non tempestiva l’eccezione di estinzione del processo, in relazione alla costituzione del convenuto in riassunzione, che l’aveva invece formulata appropriatamente e la cui difesa non aveva efficacia ex tunc sulla nullità della notifica dell’atto di riassunzione medesimo, effettuata ad altro indirizzo a sè non riconducibile.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione della L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. d), richiamando la necessità che per il riconoscimento la sentenza straniera sia passata in giudicato, mentre nel caso la final sequestration non è suscettibile di tale attitudine, posto che interviene una riabilitazione dopo 10 anni e salvo diversa decisione giudiziale, questione dedotta nelle difese finali del secondo giudizio.

3. Osserva in primo luogo il Collegio che nonostante l’impugnazione della sentenza n.5065/2012, depositata il 12.10.2012, sia stata notificata il 27.11.2013 (in causa introdotta dopo il 4.7.2009), il ricorso è tempestivo, benchè diretto a contrastare il riconoscimento e l’esecuzione nel nostro ordinamento di un provvedimento di final sequestration, assunto il 5.3.2002 dall’autorità giudiziaria (Alta Corte) della Repubblica del Sudafrica, avente portata sostanziale assimilabile alla dichiarazione di fallimento, in quanto reso a carico di un debitore insolvente, con effetto di spossessamento definitivo e portata patrimoniale generale, come statuito da Cass. n. 16991/2007, in quanto il presente giudizio non ha ad oggetto la verifica diretta delle condizioni di emissione di detta pronuncia, ma il riscontro di quelle che ne permettano l’attuazione in Italia. Ne consegue che non trova applicazione il rinvio alla R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, comma 1, da parte della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3, che fissa la non sospensione dei termini, per il periodo feriale, delle cause relative alla “dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti”, bensì il diverso principio – già espresso da questa Corte prima della L. n. 218 del 1995, ma di portata generale – per cui “il procedimento di delibazione di una sentenza straniera, che resti circoscritto alla verifica delle condizioni per la declaratoria di efficacia della sentenza medesima, senza implicare un riesame del merito, è soggetto alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, a norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, restando irrilevante che il contenuto della pronuncia delibanda rientri eventualmente fra le materie per le quali l’art. 3 della citata legge deroga al principio della sospensione.” (Cass. 5802/1978).

4. Ancora in via preliminare, deve darsi atto che nessuna decadenza è sorta, a carico della parte, dalla mancata impugnazione immediata della sentenza non definitiva App. Roma 1510/2009, applicandosi il principio, qui ribadito per identità di ratio nonostante la differenza di fattispecie, per cui “non è ricorribile per cassazione la sentenza d’appello non definitiva la quale, respingendo l’eccezione di prescrizione del diritto azionato, non definisca, neppure parzialmente, il giudizio e ne disponga, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4, la prosecuzione nel merito, in virtù di quanto stabilito nell’art. 360 c.p.c., comma 3, norma che, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, comma 1, (“ratione temporis” applicabile), distingue tra le “sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio”, assoggettandole all’impugnazione per cassazione necessariamente differita, e le sentenze non definitive su domanda o parziali, assoggettandole invece all’impugnazione per cassazione immediata ovvero, in alternativa, all’impugnazione differita con onere di formulazione della riserva di ricorso.” (Cass. 2263/2016).

5. Il primo motivo è infondato, essendosi correttamente il giudice di merito attenuto al principio regolato dall’art. 307 c.p.c. nel testo ratione temporis vigente, per cui “l’eccezione di estinzione del processo per inattività delle parti non solo deve essere sollevata nella prima difesa successiva all’evento estintivo, ma anche, più specificamente, deve costituire l’oggetto della prima tesi difensiva nell’ambito di tale prima difesa, atteso il tenore dell’art. 307 c.p.c., comma 4, da questo punto di vista più restrittivo della norma, per il resto analoga, posta dall’art. 157, comma 2, in materia di proposizione dell’eccezione di nullità.” (Cass. 2047/2000, 22146/2004). Lo stesso ricorrente dà atto di avere “formalmente posposto la questione dell’estinzione del procedimento a quella dell’inammissibilità”, ciò traducendosi in una difesa unitaria senza un chiaro ordine di priorità, che era invece ed all’opposto la finalità responsabilizzante l’eccipiente che si fosse voluto dolere del menzionato limite dell’iniziativa processuale altrui e che per tale ragione era tenuto, selettivamente, ad individuarlo subito ed in modo inequivoco ex art. 307 c.p.c., comma 4. In tal senso, dato che la chiarezza costituisce il precipitato dello stesso onere di diligenza incombente a carico di ogni parte, invocare che la richiesta di estinzione, semplicemente frammista ad altre difese, si ponga in chiave prioritaria in senso logico (Cass. 4201/2012), non soddisfa il più puntuale comando legale, il quale ascrive all’onere della parte la individuazione della eccezione, evitando che – nel regime applicabile al caso – il giudice fosse tenuto a procedere, oltre che al rilievo dell’eccezione, al riscontro interpretativo della sua tempestività ove non più chiaramente evincibile dall’atto stesso.

6. Il secondo motivo è inammissibile, avendo il ricorrente – per sua stessa ammissione – introdotto una questione non ritualmente sottoposta al giudice di merito, perchè meramente invocata nelle difese finali del giudizio di unico grado (di riassunzione), dunque in apparenza nuova, oltre che del tutto genericamente addotta avendo riguardo ad una “riabilitazione” del soggetto attinto dal provvedimento che non chiarisce nè supera l’accertamento della corte d’appello sulla mancata impugnazione e sulla mancata cessazione di efficacia con altro atto giudiziale del “provvedimento”.

7. Il ricorso va dunque rigettato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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