Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12633 del 19/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 25/01/2017, dep.19/05/2017),  n. 12633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25630/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MONTECO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MAURIZIO VILLANI con studio in LECCE VIALE CAVOUR 56

(avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 209/2013 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA,

depositata il 07/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Puglia n. 209/24/13 dep. il 7 agosto 2013, che ha respinto l’appello dell’ufficio. Il contenzioso ha origine dall’impugnazione, da parte di Monteco s.r.l., dell’avviso di accertamento (per Iva, Irpeg, Irap, relativamente all’anno 2000), emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza nei confronti della Monteco s.r.l. esercente attività di smaltimento rifiuti, ha respinto l’appello dell’Ufficio. Con l’atto impugnato si contestava la sottofatturazione di operazioni imponibili, avendo la società applicato tariffe inferiori al valore normale nei confronti della SOGEA s.r.l. per il conferimento di rifiuti solidi urbani; si recuperava la maggiore Iva dovuta sulle fatture emesse dalla società SOGEA a titolo di riaddebito dei costi per personale e smaltimento rifiuti, con aliquota del 10%.

La C.T.R., respinte le eccezioni del contribuente sulla irregolarità dell’accertamento, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato la pretesa erariale sul presupposto della estensibilità del giudicato formatosi tra le parti, su “questioni uguali della stessa società, sia pure per importi diversi e per altre annualità”. Anche nel merito conferma la decisione di primo grado, ritenendo libero l’imprenditore di applicare tariffe differenziate per i vari clienti e sconti in funzione di una propria strategia aziendale; palese che per le attività connesse al servizio prestato debba scontarsi l’IVA con aliquota del 10%. Per contro infondate e non provate le tesi dell’Ufficio.

Monteco s.r.l. si costituisce con controricorso e deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (art. 2909 c.c.) per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto sussistere i presupposti legittimanti del giudicato esterno.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

Va sul tema confermato il principio consolidato secondo il quale la sentenza del giudice tributario, con la quale si accerta il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta, non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni d’imposta si fondi, come nel caso in esame, su dati e ricostruzioni contabili diversi (Cass. n. 18907/2011). E ciò ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni (v. Cass. n. 1837/2014).

Ha pertanto errato la C.T.R. a confermare la sentenza appellata sull’ultrattività del giudicato formatosi “su sentenze riferite a questioni uguali della stessa società, sia pure con importi diversi e per altre annualità, passate in giudicato per mancanza di opposizione da parte dell’A.F.”.

Va pertanto esclusa l’efficacia esterna del giudicato di annullamento relativo a controversie riguardanti diverse annualità, sul presupposto che gli avvisi erano fondati su autonomi accertamenti in rettifica.

3. Col secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36; violazione e falsa applicazione dell’art. 9 T.U.I.R.; violazione del principio dell’onere della prova, art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4. La C.T.R. non avrebbe chiarito quale fosse la strategia aziendale che esigeva di ridurre le tariffe in relazione a un solo cliente; non ha valutato le prove, fornendo una motivazione tautologica e apparente.

4. Col terzo motivo si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36) per avere la C.T.R. ritenuto legittima l’applicazione dell’IVA nella misura del 10% (invece del 20%), sulle fatture emesse dalla società SOGEA s.r.l., in quanto ritenute con motivazione apodittica “palesi attività connesse al servizio prestato”, mentre trattasi di operazioni non rientranti fra le operazioni accessorie e la connessione fra le diverse prestazioni fatturate non giustifica l’estensione dell’aliquota più favorevole.

5. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

La C.T.R. infatti, si è limitata a riportare, senza adeguata valutazione delle prove e con motivazione apodittica, le eccezioni della società contribuente. E ciò: sia in relazione alla riduzione delle tariffe per un solo cliente, accettata senza tener conto delle prove offerte dall’Ufficio; sia in relazione alla minore aliquota IVA applicata dalla società su alcune operazioni, in quanto ritenute, “palesi attività connesse al servizio prestato”, senza quindi un adeguato apprezzamento al fine di accertarne l’accessorietà fra le diverse prestazioni fatturate, non essendo di per sè giustificata la minore aliquota solo dalla connessione delle diverse operazioni fatturate, tenuto conto del principio per cui le aliquote agevolate si pongono come eccezione e quindi sono applicabili solo in presenza di apposite norme derogatorie.

6. Il ricorso va conseguentemente accolto.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

Accoglie il ricorso. Condanna la Monteco s.r.l. al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA