Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12646 del 19/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 19/04/2017, dep.19/05/2017), n. 12646
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11001-2010 proposto da:
SERVIZI VALDISOTTO SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIZZONIA, che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO CORVACE, GIANCARLO
ZOPPINI giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 108/2009 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 15/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/04/2017 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO RICCARDO che ha concluso per l’estinzione del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato RUSSO CORVACE che ha chiesto
l’estinzione;
udito per il controricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto
l’estinzione.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. La Società Servizi Valdisotto SPA – costituita in SPA a prevalente capitale pubblico ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22, comma 3, lett. e) in data 17.06.1995, con personalità giuridica acquisita in data 26.07.1995 – impugnava, con esito sfavorevole in primo grado, le comunicazioni – ingiunzione n. 4188/07 e n. 4189/07, notificatele dall’Agenzia delle entrate, con oggetto la revoca con recupero dell’aiuto di Stato fruito nei periodi di imposta 1996 e 1997, equivalente alle imposte non corrisposte in ragione del regime di esenzione fiscale (cd. moratoria fiscale) goduto all’epoca, e dei relativi interessi.
2. A tale recupero l’Agenzia delle entrate provvedeva in forza del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 2, convertito con modificazioni in L. 6 aprile 2007, n. 46, a sua volta emanato in attuazione della decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, con la quale era stato qualificato aiuto di Stato – illegittimo perchè lesivo del principio della libera concorrenza di mercato – il regime di esenzione triennale dall’imposta sul reddito, fruito dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 22, per la gestione dei servizi pubblici locali.
3. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la legittimità del recupero, in quanto concernente materia e procedura non strettamente attinente alla natura tributaria.
Aveva quindi ritenuto inapplicabile il regime de minimis, con esclusione quindi dalla revoca/restituzione degli importi minimali, perchè la società non aveva rispettato le procedure ed i termini del D.L. n. 10 del 2007, ex art. 1, commi 9 e 10.
4. Gli appelli proposti dalla contribuente, previa riunione, venivano respinti con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 108/11/09, depositata il 15.10.2009 e non notificata.
5. La società ricorre per cassazione su otto motivi, ai quali la Agenzia delle entrate ha replicato con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
La società Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna SPA, incorporante per fusione della Società Servizi Valdisotto SPA in data 27.12.2010, ha depositato in atti rinuncia al ricorso datata 11.04.2017 accompagnata da atto di accettazione.
Le parti hanno concordato per la compensazione delle spese.
Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
La Corte di cassazione:
– dichiara il giudizio estinto;
– compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017