Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47903 del 07/11/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47903 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI VERA ULLOA JUAN CARLOS N. IL 03/06/1980
avverso la sentenza n. 6336/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore GerTrale in persona del Dott.
che ha concluso per
mi
Data Udienza: 07/11/2013
13 Rivera
Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Milano ha affermato la responsabilità dell’imputato in
epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. La sentenza è stata
confermata dalla Corte d’appello di Milano.
2. Ricorre per cassazione l’imputato lamentando esclusivamente l’erronea
giudizio è stato celebrato dalla quinta sezione che ha emesso sentenza
nell’udienza del 2 ottobre 2012. Si deduce quindi nullità assoluta ex art. 429,
lettera F, cod. proc pen.
3. Il ricorso è infondato. Invero, la costante condivisa giurisprudenza di
questa Suprema corte afferma che non integra nullità del decreto di citazione per
il giudizio d’appello l’erronea, ovvero l’omessa indicazione della sezione dinanzi
alla quale le parti devono comparire, non rientrando la violazione di tale
indicazione tra le cause di nullità previste dall’art. 601, comma 6, cod. proc. pen.
(da ultimo Cass. VI, 16 luglio 2009, n. 36084, Rv. 244776). Ciò tanto più che nel
caso di specie, effettivamente il giudizio d’appello è stato celebrato dalla quinta
sezione della Corte d’appello; la citazione all’imputato recava l’intestazione della
quarta sezione; ma quella al difensore recava l’intestazione della V sezione con
allegata l’originaria intestazione dell’altra sezione, con la conseguenza che non vi
era difficoltà alcuna nell’individuazione del giudice davanti al quale avveniva la
chiamata a giudizio.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali.
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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma 7 novembre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Ma co BLAIOTTA)
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IL PRESIDENTE
(cara
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citazione per il giudizio d’appello. Si è indicata la quarta sezione penale mentre il
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale