Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12841 del 22/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.22/05/2017), n. 12841
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7160-2016 proposto da:
G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
ZUANNI FRANCO;
– ricorrente –
contro
AXA ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 307/2015 della CORTE D’APPELLO di TRINTO,
depositata il 16/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO
MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. L., G. e G.C. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Trento, M. e N.M. e l’Axa Assicurazioni s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni patiti dal loro congiunto G.M. in un incidente stradale tra il veicolo condotto dal loro congiunto e la vettura condotta da N.M.. Lamentarono che il proprio familiare era morto alcuni mesi dopo l’incidente, a causa dei danni riportati.
Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda sul rilievo che la colpa dell’incidente fosse da attribuire per intero al G..
Il Tribunale riconobbe che il sinistro era da ricondurre per il 60 per cento a responsabilità del G. e per il 40 per cento a responsabilità del N., liquidò i danni e regolò le spese.
2. La pronuncia è stata appellata da L. e Claudio G. e la Corte d’appello di Trento, con sentenza del 16 settembre 2015, ha rigettato gli appelli ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore della società di assicurazione.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Trento ricorre G.L. con atto affidato ad un motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e, in particolare, mancata valutazione della velocità dell’auto condotta dal N. ai fini della possibilità di avvistamento della medesima da parte del G..
1.1. Il motivo è inammissibile.
Osserva il Collegio che la censura, posta in termini di vizio di motivazione, da un lato tende a sollecitare la Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito, e dall’altro va oltre i limiti fissati dalla giurisprudenza di questa Corte nell’interpretazione del nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), cit. (v. Sezioni Unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053), posto che la Corte d’appello ha valutato i comportamenti dei due conducenti ed ha positivamente attribuito le rispettive colpe, per cui nessuna omissione è ravvisabile nella sentenza impugnata.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017