Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13137 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.24/05/2017),  n. 13137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27093/2015 proposto da:

FORD ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PADANAUTO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA

41, presso lo studio dell’avvocato CAMILLA BOVELACCI, rappresentata

e difesa dagli avvocati LUIGI FILIPPO PAOLUCCI, GEORG ROMEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5852/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che la Ford Italia spa ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 5852/2014 della Corte d’Appello di Roma depositata il 24.9.2014 con cui è stato respinto il gravame da essa proposto contro la sentenza 5276/2008 del Tribunale emessa in giudizio in materia di concessione di vendita automobilistica in contraddittorio con Padanauto srl;

rilevato che il relatore ha formulato proposta di inammissibilità ex art. 327 c.p.c., reputando fondata l’eccezione preliminare sollevata dalla controricorrente;

letta la memoria difensiva depositata dalla ricorrente ex art. 380 bis c.p.c.;

rilevata – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione l’inammissibilità del ricorso per intempestività della sua proposizione in relazione all’inosservanza del termine lungo di un anno stabilito dall’art. 327 c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nella specie, ovvero con riferimento al disposto antecedente alla modifica sopravvenuta per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, trattandosi di giudizio iniziato anteriormente);

considerato infatti che la sentenza della Corte d’Appello è stata pubblicata il 24.9.2014 e quindi al termine lungo di un anno per impugnare occorreva aggiungere il periodo di 31 giorni per la sospensione feriale (dall’1 al 31 agosto 2015 secondo la nuova formulazione della L. n. 742 del 1969, art. 1, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1 e poi dalla legge di conversione n. 162/2014), con scadenza finale quindi al 26.10.2015 (il 25 era domenica); che pertanto al momento della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 9.11.2015 (data di avvio del procedimento notificatorio) il termine di decadenza era già scaduto e il giudicato si era ormai formato (v. anche sez. sesta T. ord. n. 24867/2016);

ritenuto che le osservazioni mosse dalla società ricorrente in memoria non appaiono fondate in quanto:

a) la legge che ha ridotto a 31 giorni la sospensione dei termini in periodo feriale contiene una precisa norma sull’entrata in vigore, precisamente proprio all’interno dell’art. 16 ove al comma 3 si dispone che “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall’anno 2015”: come si vede, non c’è nessun richiamo alla data di pubblicazione delle sentenze impugnate, o di proposizione delle impugnazioni, ma solo un chiaro riferimento all’anno solare 2015 e dunque, evidentemente, al periodo feriale 2015; del resto, se il legislatore avesse inteso ancorare l’applicabilità della legge sulla riduzione dei termini alla data dell’impugnazione o a quella di pubblicazione della sentenza lo avrebbe fatto, come è accaduto in tanti altri casi di riforme processuali (solo per fare qualche esempio, vedasi, nel primo caso, la norma transitoria della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, in tema di contributo unificato e, nel secondo caso a quella che ha introdotto il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sui motivi di ricorso per cassazione; oppure quella in tema di impugnabilità delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione di cui alla L. n. 689 del 2001, art. 23);

b) il termine di 31 giorni appare assolutamente ragionevole ai fini di un adeguato esercizio del diritto di difesa e l’operatività della norma a partire dall’estate 2015 non comporta, nel caso in esame, nessun vulnus alla tutela dell’affidamento, posto che al momento in cui è sorto il diritto di impugnazione (24.9.2014 data del deposito della sentenza 5852/2014 della Corte d’Appello di Roma) il difensore era già a conoscenza, o comunque doveva esserlo, dell’avvenuta entrata in vigore del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12.9.2014 ed in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione (art. 23, comma 1) – oltre che ampiamente pubblicizzato attraverso i canali ordinari di informazione – decreto contenente, a ben vedere, disposizioni ancora più rigorose rispetto a quella oggi applicata perchè prevedeva una sospensione “dal 6 al 31 agosto” (poi allungata in sede di conversione: v. allegato alla legge 10 novembre 2014, n. 16), il che rende irrilevanti anche i profili di illegittimità costituzionale oggi sollevati dalla ricorrente;

ritenuto che le spese vanno poste a carico della soccombente;

considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 , comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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