Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13052 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 21/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8486/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Edil.Va.Mi. S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna, n. 17/02/10 depositata il 9 febbraio 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile

2017 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ricorre con due mezzi, nei confronti della Edil.Va.Mi. S.r.l. (che non svolge difese nella presente sede), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.T.R. dell’Emilia-Romagna ha rigettato l’appello da essa proposto, ritenendo illegittimo l’avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente, con riferimento all’anno d’imposta 1996, per Iva, in relazione al maggior imponibile determinato, con metodo induttivo, sulla base del supposto pagamento in nero di alcuni lavoratori;

considerato che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. omesso di considerare che l’Ufficio aveva posto a fondamento dell’accertamento i risultati della verifica Inps, richiamando per relationem il relativo verbale ispettivo, nel quale si dava atto che gli ispettori avevano verificato, attraverso l’accesso diretto presso un cantiere della società, che i due lavoratori Z. e C., svolgevano l’attività di muratore e che tale accertamento era stato confermato in loco sulla base di dichiarazioni raccolte e documentazione esibita; lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata non specifica le ragioni per le quali tali rilievi siano stati ritenuti “solo dati indiziari”, come tali “insufficienti a stabilire in modo certo se siano state effettivamente erogate somme in nero e quale sia la loro entità”;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce inoltre violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., nonchè dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. omesso di rilevare che, sull’accertamento riguardante l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la società e i due predetti lavoratori, si era formato giudicato, asseritamente vincolante nella presente sede, in quanto contenuto in precedenti sentenze, non impugnate, rese dalla stessa C.T.R. (nn. 10 e 11/14/06), con riferimento alla ritenuta alla fonte dovuta per altri anni di imposta (1994 e 1995);

ritenuto che è infondato il secondo motivo di ricorso, di rilievo preliminare e potenzialmente assorbente, non potendo costituire quello formatosi sui precedenti citati giudicato esterno vincolante nella presente sede, in quanto relativo ad altre imposte (ritenute Irpef);

che devesi al riguardo dare continuità al consolidato orientamento secondo il quale non ricorre l’efficacia estensiva del giudicato esterno, per quanto qui interessa, allorchè siano oggetto dei separati giudizi tributi diversi (quali IVA ed IRPEF), stante la diversità strutturale delle due imposte, oggettivamente differenti, ancorchè la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto (Cass. 235/2014; 3756/2013; Cass. 802/2011; Cass. 3706/2010; Cass. 25200/2009);

ritenuto che è invece fondato il primo motivo di ricorso, ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento in relazione al rapporto di lavoro subordinato esistente tra la società, lo Z. ed il Capolungo, circostanza accertata dagli Ispettori Inps, ed evidenziata dall’Agenzia in sede di appello;

che in accoglimento di tale censura la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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