Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13066 del 24/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 28/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13066

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17640/2012 R.G. proposto da:

ITALSAVI s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ruggero Longo e

Francesco Santangelo, elettivamente domiciliata presso lo studio del

primo in Roma al Lungotevere Flaminio n. 60, per procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Fiorenzuola d’Arda, rappresentato e difeso dall’Avv. Lucio

Nicolais, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma

alla piazza Mazzini n. 27, per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 2/22/12 depositata il 16 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile

2017 dal Consigliere Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

– In relazione ad avvisi di accertamento notificatile dal Comune di Fiorenzuola d’Arda per ICI annualità 2002/2003, ITALSAVI s.r.l. ricorre per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza che ha accolto l’appello comunale e riconosciuto la pretesa tributaria.

– Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, per aver il giudice d’appello qualificato come omessa una dichiarazione solo incompleta per mancanza di un cespite; il motivo è infondato, poichè l’omessa indicazione anche di un solo cespite imponibile costituisce dichiarazione omessa e non dichiarazione infedele, non essendo la dichiarazione ICI funzionale a determinare un coacervo patrimoniale per unica soggezione d’imposta (Cass. 16 gennaio 2009, n. 932, Rv. 606444; Cass. 10 agosto 2010, n. 18503, Rv. 614935; Cass. 22 ottobre 2010, n. 21686, Rv. 614421).

Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione, per aver il giudice d’appello ritenuto sussistente l’omissione senza aver acquisto la dichiarazione; il motivo è inammissibile, poichè l’omissione non è stata contestata specificamente nei gradi di merito attraverso la produzione della dichiarazione da parte della dichiarante; il mezzo si connota di novità, quindi, ed è contraddittorio rispetto alla tesi della stessa ricorrente nel senso della (mera) incompletezza della dichiarazione.

Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, commi 1, 2 e 2 bis, vigente ratione temporis, per non aver il giudice d’appello rilevato l’inosservanza da parte dell’ufficio del termine triennale di controllo della dichiarazione; il motivo è inammissibile, poichè non coglie la ratio decidendi della pronuncia d’appello, che non attiene al termine triennale previsto per la dichiarazione infedele, ma al termine quinquennale previsto per la dichiarazione omessa.

Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione del L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, (“legge finanziaria 2007”), per aver il giudice d’appello ritenuto che il termine quinquennale previsto da tale norma potesse applicarsi alla fattispecie concreta, ormai esaurita; il motivo è infondato, poichè i termini stabiliti dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, in sostituzione di quelli D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 11 si applicano, a norma del medesimo art. 1, comma 171 anche laddove (come nella specie) sia già intervenuta la notifica dell’avviso di accertamento e il contribuente l’abbia impugnato in un giudizio non ancora concluso (Cass. 18 maggio 2011, n. 10958, Rv. 617964).

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA