Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13256 del 25/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.25/05/2017), n. 13256
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11671-2016 proposto da:
A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI, 87, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI,
rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE PEDOJA e CARLA
SECCHIERI;
– ricorrente –
contro
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. – P.I. (OMISSIS), in persona del
suo Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNI SOLINAS;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
PADOVA, depositata il 06/04/2016, emessa sul procedimento iscritto
al n. R.G. 3969/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TIRRUSI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto procuratore generale de Augustinis Umberto che chiede che
venga dichiarato l’accoglimento del ricorso e l’annullamento
dell’ordinanza impugnata.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
A.G. ha impugnato, con istanza di regolamento di competenza, l’ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Padova che ha disposto la sospensione del processo instaurato da esso A. nei riguardi della Cassa di risparmio del Veneto, in attesa della definizione di altro processo tra le stesse parti pendente davanti alla corte d’appello di Venezia;
l’intimata ha resistito con controricorso;
le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
la causa pendente dinanzi al tribunale di Padova, nel cui contesto è stata emessa l’ordinanza di sospensione, ha per oggetto una domanda tesa a ottenere la condanna della banca al pagamento di somme portate da un libretto di risparmio; la causa pendente dinanzi alla corte d’appello di Venezia ha invece per oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo notificato dalla banca in relazione a un rapporto di conto corrente;
il processo pendente dinanzi al tribunale di Padova è stato sospeso per il fatto di avere la banca opposto in compensazione il controcredito, di verosimile maggiore importo, portato dal decreto ingiuntivo;
in tema di compensazione dei crediti, se è controversa nel giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perchè quest’ultima, ex art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo;
in tale ipotesi non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità – dipendenza e resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale;
parimenti è preclusa l’invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall’art. 295 cod. proc. civ. (o dall’art. 337 c.p.c., comma 2) in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell’art. 1243 cod. civ. (v. Cass. Sez. U n. 23225-16);
il processo dinanzi al tribunale non doveva quindi esser sospeso;
l’art. 49 cod. proc. civ. nel disciplinare la pronunzia che decide il regolamento di competenza, stabilisce che la “Corte di cassazione statuisce sulla competenza e dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice che dichiara competente”; non prevede quindi che sia cassata la decisione impugnata;
pertanto, qualora l’ordinanza di sospensione del processo emessa ex art. 295 cod. proc. civ. sia stata impugnata con regolamento di competenza (art. 42 cod. proc. civ.), in caso di accoglimento del ricorso la Corte non può che adottare una formula decisoria analoga a quella prevista dall’art. 49, cit.; e, perciò, deve limitarsi a disporre la prosecuzione del processo davanti al giudice che ha emesso l’ordinanza di sospensione; diversamente da quanto sollecitato dal procuratore generale, non occorre, in sostanza, che di tale ordinanza sia disposto anche l’annullamento (cfr. Cass. n. 14804-04; Cass. n. 1395005);
il giudice del merito provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio per regolamento.
PQM
La Corte dispone che il processo prosegua davanti al tribunale di Padova, anche per le spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017