Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13386 del 26/05/2017
Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2017, (ud. 23/02/2017, dep.26/05/2017), n. 13386
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1202-2012 proposto da:
ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato
FRANCESCO BUSCAGLIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
I.I.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato CECILIA
FURITANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
MARCELLO PURITANO e GIUSEPPE VACCARO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 742/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 24/05/2011 R.G.N. 2006/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MARCELLO PURITANO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Sciacca intimava il pagamento della somma di Euro 27.713,36 in favore di I.I.L. proponeva opposizione l’Associazione “Primavera Onlus”; il Giudice ordinario dichiarava la propria incompetenza per essere competente il Collegio arbitrale. La Corte di appello di Palermo, invece, con sentenza del 25.11.2011, in riforma della citata sentenza rigettava l’opposizione dell’Associazione e confermava il decreto ingiuntivo opposto. La Corte di appello riteneva la nullità della clausola compromissoria invocata dall’Associazione con conseguente competenza del Giudice ordinario e non contestate le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto.
2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’Associazione con un motivo; resiste controparte con controricorso che ha sollevato eccezione di tardività del ricorso. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il motivo proposto si allega l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione resa in merito al fatto controverso e decisivo ai fini del giudizio in relazione alla contestata nullità della clausola compromissoria.
1. Appare fondata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata da parte resistente il che rende superfluo l’esame del motivo prima sinteticamente riportato. La sentenza impugnata risulta notificata in data 29 settembre 2011 presso lo studio del procuratore costituito Avv.to Giuseppe Chirchirillo (cfr. intestazione del’impugnata sentenza) con consegna a mano della “segretaria ivi addetta” come da relata. La notifica del ricorso è stata avviata per la notifica solo il 5 dicembre 2011 e quindi oltre il termine cosiddetto breve dei 60 giorni (sull’irrilevanza della notifica con formula esecutiva e in ordine alla sufficienza della notificazione al procuratore costituito cfr. Cass. 8 maggio 2008, n. 11216; Cass. 11 giugno 2009, n. 13546;; Cass. 1 settembre 2014, n. 18493).
2. Conseguentemente deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con condanna al pagamento in favore di controparte delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come al dispositivo.
PQM
Dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017