Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13372 del 26/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2017, (ud. 12/01/2017, dep.26/05/2017),  n. 13372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22340-2014 proposto da:

A.G. C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

ENI S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19,

presso lo studio TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO, rappresentata e difesa

dall’Avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4040/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/10/2013 R.G.N. 706/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato ROBERTO LAMMA;

udito l’Avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 4040/2013, depositata il 7 ottobre 2013, la Corte di appello di Roma, ritenuta – in riforma della sentenza di primo grado – la sussistenza in capo ai lavoratori di interesse ad agire, rigettava nel merito le domande di A.G. e di altri dipendenti di Agip Petroli S.p.A. dirette all’accertamento della nullità e/o inefficacia del trasferimento dei loro contratti di lavoro ad Italiana Petroli S.r.l. avvenuto in data 30 aprile 2002, per inesistenza dei presupposti di cui all’art. 2112 c.c., con reintegrazione nei posti di lavoro occupati prima di tale data nella società cedente; nonchè dirette ad accertare la violazione da parte di quest’ultima e di ENI S.p.A. del divieto di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1 o la sussistenza di una somministrazione irregolare, con le pronunce conseguenti.

La Corte riteneva dimostrata, sulla base della documentazione prodotta dalla società, la preesistenza del ramo di azienda ceduto, denominato “(OMISSIS)”, rispetto alla data del trasferimento, e la sua autonomia organizzativa e produttiva; riteneva altresì, ancora sulla base della documentazione prodotta dalla società, la non configurabilità di una fattispecie di illecita interposizione di manodopera, non rilevando a tal fine che fra la capogruppo ENI S.p.A. e Italiana Petroli S.r.l. esistessero rapporti in materia di assegnazione di autovetture, di riconoscimento di premi economici e di valutazione dei personale, atteso che tali rapporti si giustificavano non per la mancanza di autonomia della società partecipata, bensì in ragione della necessaria omogeneità di regole e prassi aziendali nell’ambito di imprese appartenenti allo stesso gruppo societario.

Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza A.G. e gli altri dipendenti interessati, oltre agli eredi di S.M., già parte nel giudizio di primo e secondo grado; la società ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. nonchè motivazione contraddittoria, illogica e/o insufficiente su un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere la Corte erroneamente ritenuto presenti nella fattispecie i requisiti dell’autonomia organizzativa e funzionale e della preesistenza del ramo di azienda ceduto, nonostante la molteplicità di indicatori che avrebbero dovuto logicamente portare a negarne la sussistenza.

Con il secondo motivo, deducendo ancora violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. nonchè motivazione contraddittoria, illogica e/o insufficiente su un fatto decisivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere preso in considerazione una serie di elementi e circostanze di fatto che indicavano come la Italiana Petroli S.r.l. non disponesse di alcuna reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto ad Agip/ENI e, neppure, di una vera e propria consistenza imprenditoriale, posto che il soggetto che effettivamente esercitava il potere direttivo sui suoi dipendenti era la stessa Agip/ENI. Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e degli artt. 420, 421 e 437 c.p.c., nonchè motivazione contraddittoria, illogica e/o insufficiente su un fatto decisivo, i ricorrenti lamentano che la Corte non abbia disposto l’ammissione della prova testimoniale da essi richiesta, nonostante che tale prova vertesse su fatti dirimenti ai fini della decisione e senza neppure fornire una qualche motivazione per la mancata ammissione. Con il medesimo motivo i ricorrenti lamentano poi che il giudice di appello, cadendo in una grave ed evidente contraddizione, non abbia consentito la verifica degli elementi, sintomatici di autonomia e stabile organizzazione del ramo di azienda ceduto, indicati nella stessa giurisprudenza di legittimità citata in sentenza.

Con il quarto motivo, i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nonchè motivazione contraddittoria, illogica e/o insufficiente su un fatto decisivo, censurano la sentenza per avere erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta dalla società non fosse stata oggetto di specifica contestazione, mentre i ricorrenti, fin dall’atto introduttivo, avevano ampiamente e articolatamente contestato la legittimità dell’operazione di trasferimento.

Con il quinto motivo, infine, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 5, nonchè motivazione contraddittoria, illogica e/o insufficiente su un fatto decisivo, i ricorrenti censurano la sentenza per avere erroneamente escluso la sussistenza nella specie di un’ipotesi di illecita interposizione di manodopera, omettendo di prendere in esame i numerosi elementi che avrebbero invece condotto ad opposta soluzione.

Il ricorso non può essere accolto.

Si deve, infatti, rilevare come, in ognuno dei motivi svolti, i ricorrenti abbiano censurato la sentenza di appello per “motivazione contraddittoria, illogica e/o insufficiente su un fatto decisivo” (art. 360 c.p.c., n. 5), in tal modo, peraltro, non conformandosi al modello normativo del nuovo vizio “motivazionale”, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, pur a fronte di sentenza depositata il 7 ottobre 2013, e, pertanto, in epoca successiva all’entrata in vigore (11 settembre 2012) della novella legislativa.

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito dei recenti interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Non risulta, d’altra parte, che le censure di violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, formulate dai ricorrenti con riguardo all’art. 2112 c.c. (primo e secondo motivo) e alla L. n. 1369 del 1960, art. 1 (quinto motivo), siano connotate da un’autonoma valenza, rifluendo esse nel vizio di motivazione contestualmente denunciato, come l’esame delle corrispondenti parti espositive rende evidente, e comunque non ricevendo il fondamento di una critica specifica agli orientamenti in diritto fatti propri dalla sentenza impugnata. Come più volte precisato da questa Corte, “il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza” (Cass. n. 18421/2009).

E’ stato altresì precisato, in tema di contenuto del ricorso per cassazione, che “poichè la finalità della norma di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 è quella di assicurare che il ricorso stesso presenti l’autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, la immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, sono inammissibili quei motivi che, anzichè precisare le ragioni delle proposte censure, si esauriscano in una generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata e nella conseguente istanza di cassazione” (cfr., fra le molte, Cass. n. 3089/2004).

Con riferimento, poi, alla censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., contenuta nel terzo motivo, laddove si pone in rilievo la contraddizione in cui il giudice di appello sarebbe incorso nell’applicare proprio il principio di diritto dallo stesso citato, si osserva come essa sia del tutto inconferente, muovendo da una inesatta trascrizione della massima di Cass. n. 5932/2008, in cui “senza che” risulta sostituito da “sempre che” (cfr. ricorso, p. 44).

La massima, esattamente riportata dalla Corte di appello, così come tratta da (OMISSIS), è la seguente: “Per ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. (così come modificato dalla L. 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n.98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica autonoma ed organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, senza che sia necessaria anche la completezza materiale e l’autosufficienza del gruppo”.

Quanto al mancato svolgimento dell’istruttoria e alla violazione degli artt. 420, 421 e 437 c.p.c., oggetto di censura con il terzo motivo, si osserva che, come più volte ribadito da questa Corte con orientamento consolidato e risalente, “non è censurabile in sede di legittimità il giudizio (anche implicito) espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all’istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione” (Cass. n. 9942/1998 e successive numerose conformi).

E’, inoltre, consolidato l’orientamento per il quale “il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale ovvero per omesso esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, quando la prova non ammessa ovvero non esaminata sia in concreto idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento” (cfr., fra le molte, Cass. n. 3075/2006).

Nella specie, invece, i ricorrenti si sono limitati, nell’inosservanza di tale principio di diritto, ad una riproduzione dei capitoli di prova per testi articolati nel ricorso di primo grado e alla loro cumulativa qualificazione come “dirimenti ai fini della decisione” (cfr. ricorso, p. 45), senza, pertanto, offrire la necessaria dimostrazione dell’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza di prova e l’errore addebitato al giudice.

Con riferimento, infine, al quarto motivo, ne è palese l’infondatezza, posto che la Corte di appello, al di là della rilevata non contestazione (peraltro riferibile all’esistenza e alla genuinità delle produzioni documentali della società), ha comunque proceduto ad una valutazione sostanziale del loro contenuto e alla individuazione degli elementi conferenti ai fini della decisione.

Il ricorso deve conclusivamente essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA