Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13496 del 29/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.29/05/2017), n. 13496
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21705-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETTORE
ROLLI 25, presso lo studio dell’avvocato ARTURO SFORZA,
rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE SPAGNOLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2656/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI SIRACUSA, depositata il
16/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. l’amministrazione ricorrente impugna la sentenza della C.T.R. che ha confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso del 90% delle imposte versate nei periodi di imposta 1990-1992, in forza delle agevolazioni previste per i soggetti colpiti dal sisma dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in quanto l’OPCM 2057/90 escluderebbe tassativamente i dipendenti dalla fruizione del beneficio, riservato ai datori di lavoro sostituti di imposta, come confermato dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665;
Diritto
CONSIDERATO
che:
2. la questione, oggetto di numerose pronunce di questa Corte, è stata già in precedenza rimessa alla sezione ordinaria, non apparendo di immediata evidenza decisoria;
3. appare pertanto opportuna la rimessione alla sezione semplice, per consentire la trattazione congiunta con analoghi ricorsi ad essa già trasmessi.
PQM
dispone rinvio a nuovo ruolo dinanzi alla Quinta sezione per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017