Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26942 del 02/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. U Num. 26942 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: RORDORF RENATO

Data pubblicazione: 02/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 27348-2012 proposto da:

NIOLA

LAURA,

NIOLA

GIUSEPPE,

NIOLA

GIOVANNI,

2013

elettivamente domiciliati in ROMA, presso la

595

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dall’avvocato OLIVERIO LUIGI, per delega a
margine del ricorso;
– ricorrenti –

contro

CONSORZIO QUARTO POZZUOLI, in persona del Presidente
pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SABOTINO 12, presso lo studio dell’avvocato SAVINI
LUCA, rappresentato e difeso dagli avvocati CIMADOMO
BRUNO, ATTANASIO ASSUNTA, per delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1008/2012 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 21/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Presidente Dott. RENATO
RORDORF;
udito l’Avvocato Bruno CIMADOMO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
secondo motivo, rimessione per il resto alla sezione
competente.

.

Esposizione del fatto
Il sig. Vincenzo Niola, con atto notificato il 13 settembre 2007, citò in
giudizio il Consorzio Quarto Pozzuoli dinanzi al Tribunale di Napoli
chiedendo la corresponsione dell’indennità spettantegli per l’occupazione
legittima di un terreno di sua proprietà, che gli era stato poi espropriato,
ed il risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima di un’altra area
per la quale il decreto di espropriazione non era stato emanato

Il tribunale rigettò la domanda relativa all’indennità di occupazione
legittima, ritenendo che l’attore vi avesse rinunciato nell’ambito di un
accordo (c.d. concordamento) con cui le parti avevano definito
l’ammontare dell’indennità di espropriazione; si dichiarò invece privo di
giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni per
l’occupazione illegittima.
La Corte d’appello di Napoli, investita del gravame proposto dagli eredi
del sig. Niola, frattanto deceduto, con sentenza resa pubblica il 21 marzo
2012 confermò integralmente la pronuncia di primo grado. Ritenne, infatti,
che il “verbale di concordamento” sottoscritto a suo tempo dalle parti
dovesse essere interpretato come contenente la rinuncia del sig. Niola
anche ad ogni pretesa concernente l’indennità di occupazione legittima del
terreno preso in considerazione in quell’atto; e, quanto alla domanda di
risarcimento dei danni per occupazione illegittima di altra porzione di
suolo, ribadì che la giurisdizione spetta al giudice amministrativo,
trattandosi di occupazione all’origine attuata sulla base di una
dichiarazione di pubblica utilità e che, quindi, era espressione del potere
autoritativo dell’amministrazione.
Per la cassazione di tale sentenza gli eredi Niola hanno proposto ricorso,
articolato in due motivi, al quale il Consorzio Quarto Pozzuoli ha replicato
con controricorso, illustrato poi anche con memoria.

Ragioni della decisione
1. E’ stata eccepita l’improcedibilità del primo motivo di ricorso – motivo
volto a denunciare la violazione di plurimi articoli del codice civile in tema
d’interpretazione dei contratti e di transazione – perché non sono stati
depositati nella cancelleria di questa corte i documenti sui quali detto
motivo si fonda.
3

legittimamente.

L’eccezione è fondata (pur mettendo capo ad una declaratoria
d’inammissibilità, prima ancora che d’improcedibilità, del ricorso).
Non v’è dubbio che la doglianza prospettata nel primo motivo del ricorso
si fondi essenzialmente sul tenore degli accordi (i cosiddetti atti di
concordamento) intercorsi a suo tempo tra le parti, la cui interpretazione
ad opera dei giudici di merito di primo e secondo grado – interpretazione
secondo la quale quegli accordi avrebbero implicato la rinuncia del sig.

suolo di cui si parla – è reputata dai ricorrenti non conforme ai canoni
dell’ermeneutica legale ed alle regole di diritto poste dal codice in tema di
contratto di transazione. Non sarebbe invero possibile intendere la portata
di tali doglianze se non le si confrontasse con il testo di detti accordi, che
dunque ne rappresentano la base fattuale.
Ora è noto che l’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. (nel testo
modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40) impone al ricorrente, a pena
d’improcedibilità del ricorso, di depositare, insieme al ricorso medesimo,
anche i documenti sui quali esso si fonda.
Queste sezioni unite hanno già avuto occasione di precisare che
l’anzidetto onere può esser soddisfatto, quanto agli atti ed ai documenti
contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione in
cassazione del fascicolo nel quale gli uni e gli altri siano inseriti, e, quanto
agli atti ed ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il
deposito dell’istanza di trasmissione di quest’ultimo, vistata dalla
cancelleria del giudice che ha emanato la sentenza impugnata; ma hanno
aggiunto che resta pur sempre ferma in ogni caso l’esigenza di specifica
indicazione, a pena d’inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c., degli atti, dei
documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (sentenza n.
22726/2011).
Nel caso in esame i ricorrenti hanno sì provveduto al deposito del
fascicolo di parte, ma senza mai indicare se, ed in quale punto di tale
fascicolo, siano stati prodotti i documenti che attestano il contenuto degli
accordi di cui si discute: il che impedisce a questa corte di reperirli e non
consente quindi di supplire al mancato autonomo e specifico deposito di
quei documenti. Donde l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame.

4

Niola ad ogni pretesa relativa all’indennità di occupazione legittima del

2. Il secondo motivo di ricorso, col quale si insiste nel sostenere che
compete al giudice ordinario la cognizione della domanda volta ad ottenere
il risarcimento dei danni subiti dal dante causa dei ricorrenti per
l’occupazione illegittima di una parte del terreno di cui trattasi, è privo di
fondamento.
Neppure i ricorrenti mettono in discussione il principio secondo il quale,
in ipotesi di c.d. occupazione appropriativa, e cioè quando la controversia

all’esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in
materia di occupazione o espropriazione per pubblica utilità, la causa
rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quali che
siano i diritti – reali o personali – fatti valere nei confronti
dell’amministrazione espropriante, nonché la natura – restitutoria o
risarcitoria – della pretesa avanzata nei confronti di quest’ultima (cfr. in tal
senso, tra le tante, Sez. un. 8349/2013). Essi sostengono, tuttavia, che
tale principio non dovrebbe trovare applicazione nel presente caso, in
quanto i danni richiesti sono rapportati all’ammontare delle indennità di
occupazione ed espropriazione che sarebbero spettate ove la pubblica
amministrazione avesse operato in modo legittimo. Senonché da tale
rilievo non discende la conseguenza che i ricorrenti vorrebbero trarre,
ossia che la causa avrebbe in realtà ad oggetto la determinazione di
indennità di occupazione ed espropriazione ricadendo perciò nell’alveo
della giurisdizione ordinaria. Il fatto che il risarcimento del danno possa
(più o meno fondatamente) essere commisurato all’ammontare di dette
indennità non toglie che il petitum della causa sia costituito dalla richiesta
di risarcimento di un danno e non dalla corresponsione di indennità. Nulla
quindi consente di sottrarre tale causa al giudice amministrativo, cui essa
compete in relazione a quel genere di petitum.
3.

La reiezione del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al

pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo.

P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso, dichiara che la giurisdizione in ordine alla
domanda cui si riferisce il secondo motivo spetta al giudice amministrativo
e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
5

abbia per oggetto comportamenti riconducibili, anche mediatamente,

che liquida in euro 4.200,00 (di cui 200,00 per esborsi), oltre agli
accessori di legge.

Così deciso, in Roma, il 26 novembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA