Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13737 del 31/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 31/05/2017, (ud. 12/01/2017, dep.31/05/2017),  n. 13737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21692-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.V.N. & C. SNC in persona dei soci Amm.ri e

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RICCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LAMBERTO GIUSTI giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2011 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 23/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 123/07/11, depositata il 23.6.11, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di contestazione dell’Agenzia dell’entrate, con il quale veniva recuperato il credito IVA, relative all’anno 1999 non spettante – la CTR delle Marche confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente, attesa la dedotta adesione alla sanatoria di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15. La società R.V.N. & C. si è costituita con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica violazione della L. n. 289 del 2002, art. 15, in combinato disposto con l’art. 12 disp. prel. c.c..

L’Ufficio ricorrente deduce che la motivazione della sentenza sarebbe in contrasto con le disposizioni di legge richiamate, nonchè con l’ormai consolidata interpretazione da parte della giurisprudenza, atteso che gli effetti favorevoli per il contribuente, derivanti dall’adesione al condono ex art. 15 cit., riguardano le ipotesi tassativamente ivi indicate in cui non si fa alcun riferimento ai crediti di imposta, con la conseguenza che il processo verbale di constatazione, seppure definito con il condono, non perde la sua valenza di atto istruttorio, potendo essere utilizzato per i provvedimenti di diniego del credito.

2. Il motivo è fondato.

La questione oggetto di esame concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento, notificato in data 22.12.2004, emesso in contestazione di IVA indebitamente detratta su costi di rappresentanza e recupero induttivo dell’imposta per maggior: ricavi. La società ricorrente in data 13.5.2003 ha presentato istanza di definizione del processo verbale di constatazione, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, pertanto eccepisce l’intervenuta definitiva estinzione del credito tributario, a seguito del versamento dell’importo previsto.

Nella specie, l’Ufficio, in relazione all’accertamento recante una maggiore imposta IVA non dichiarata, per l’anno 1999, ha corrispondentemente ridotto il credito di imposta vantato dalla società ed evidenziato nella dichiarazione, che si riferisce alla medesima annualità.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti, sia nell’ipotesi di cui all’art. 9 che in quella minore di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, in cui l’oggetto di definizione non è il tributo, ma lite potenziale, all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio (Cass., Sez. 5, n. 6982 del 2015; Cass. Sez. 5, n. 22436 del 2016; Cass. Sez. 5, n. 16157 del 2016).

Nessuna preclusione è, invero, in tal senso argomentabile dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10, come ha chiarito la Corte cost. con sentenza n. 340 del 2005, ove si afferma, rispettivamente, che la definizione automatica delle imposte: “non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’importo sul valore aggiunto, nonchè dell’imposta regionale sulle attività produttive” e determina la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario, vero che la prima “va intesa nel senso che il condono non influisce di per sè sull’ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all’erario di accogliere tali richieste, allorchè la pretesa di rimborso sia riscontrata fondata” e la seconda “preclude bensì l’accertamento dei debiti tributari dei contribuenti che hanno ottenuto il condono, ma non impedisce l’accertamento dell’inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di rimborso, data la natura propria del condono che incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti”.

Ne consegue che il giudice di appello è incorso in errore di diritto, ritenendo che gli effetti definitori del condono si comunichino anche crediti esposti in dichiarazione, cristallizzando la relativa pretesa ed impedendo l’esercizio di ogni azione accertatrice da parte del fisco.

3. Il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata cassata, con rinvio per riesame, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Marche, in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia per riesame – anche per la statuizione sulle spese del giudizio di cassazione – alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione.

Così è deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA