Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13903 del 01/06/2017
Cassazione civile, sez. III, 01/06/2017, (ud. 28/02/2017, dep.01/06/2017), n. 13903
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18813/2015 proposto da:
L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO
37, presso lo studio dell’avvocato STEFANO D’URSO, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI PERUGIA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, PREFETTURA DI
RIETI, EQUITALIA SUD SPA 11210661002;
– intimate –
avverso la sentenza n. 3169/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
09/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rinvio alle S.U. in
subordine accoglimento;
udito l’Avvocato STEFANO D’URSO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che L.R. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della Prefettura di Perugia, della Prefettura di Rieti e di Equitalia Sud S.p.A.;
che queste ultime non si sono difese;
che il ricorso è fondato su un unico motivo, col quale il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 615 c.p.c., si duole della qualificazione dell’azione come opposizione ad ordinanza ingiunzione effettuata dal giudice a quo, laddove – secondo la sua prospettazione – si sarebbe invece trattato di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che la questione – posta dal ricorso – della qualificazione, nei termini alternativi predetti, dell’azione avanzata per contestare l’omessa notificazione del verbale di accertamento della violazione del C.d.S., dopo l’emissione della cartella di pagamento, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 21957/16;
che, pertanto, la decisione del presente ricorso va rinviata in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione predetta.
PQM
rinvia a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il28 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017