Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13901 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 01/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.01/06/2017),  n. 13901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23902/2015 proposto da:

SEVEN 2000 SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante Dott. G.D., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI GORI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL N. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1585/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007, la Seven 2000 S.r.l. convenne in giudizio la (OMISSIS) S.r.l. (in bonis) al fine di sentirla condannare al pagamento del prezzo dell’immobile divenuto di proprietà della convenuta, già conduttrice dello stesso immobile, a seguito dell’esercizio del riscatto L. n. 392 del 1978, ex art. 39, così come accertato con sentenza del Tribunale di Roma passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 24294 del 14 novembre 2006. L’attrice chiese altresì il pagamento degli interessi sul suddetto prezzo a decorrere dal 6 dicembre 2001 e la restituzione dell’ICI versata durante la pendenza del giudizio per l’accertamento della legittimità del riscatto.

Si costituì la (OMISSIS) S.r.l., eccependo un controcredito costituito, fra l’altro, dall’importo corrispondente ai canoni versati medio tempore alla Seven 2000.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1681/2009 accolse entrambe le domande, compensando i rispettivi crediti per la parte corrispondente.

2. La decisione, per quel che qui rileva, è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1585 del 10 marzo 2015.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione la Seven 2000 S.r.l., sulla base di tre motivi.

3.1. Il fallimento della (OMISSIS) S.r.l. intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio ex art. 380 bis, comma 1 del 15 febbraio 2017, in considerazione della rilevanza della questione nomofilattica delle questioni sollevate, su talune delle quali la giurisprudenza di legittimità ha assunto orientamenti contrastanti (Cass. n. 5913/2001; Cass. n. 8713/1996; Cass. n. 19132/2005; Cass. n. 699/2010), reputa il Collegio di rimettere la causa all’udienza pubblica presso la Terza Sezione ordinaria.

Tale rimessione del resto non può ritenersi preclusa dall’assenza di una disposizione che preveda esplicitamente la possibilità di rimettere alla pubblica udienza una causa chiamata davanti alle sezioni ordinarie in Camera di consiglio, giacchè nulla osta all’applicazione analogica alle sezioni ordinarie della disposizione dettata per la sezione di cui all’art. 376 c.p.c., comma 1, dell’art. 380 bis c.p.c., u.c., ed anzi tale applicazione analogica appare imposta dal principio per cui il collegio non può essere vincolato – nell’apprezzamento della rilevanza delle questioni presentate da un ricorso e della conseguente opportunità che lo stesso venga trattato in pubblica udienza – dalla valutazione al riguardo operata dal presidente della sezione ai sensi dell’ultima parte dell’art. 377 c.p.c., comma 1 (Cass. 5533/2017).

PQM

 

la Corte rimette il ricorso alla causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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