Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13891 del 01/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 01/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.01/06/2017), n. 13891
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23188-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.
CONFALONIERI 5 presso l’avvocato LUIGI MANZI che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 618/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA, depositata il 27/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;
esaminata la memoria ex art. 380-bis c.p.c. depositata dalla
ricorrente.
Fatto
RILEVATO
che:
1. l’amministrazione ricorrente impugna la sentenza della C.T.R. che ha confermato la decisione di prime cure di annullamento dell’avviso di accertamento emesso a carico del contribuente, residente in Svizzera, lamentando la violazione dell’art. 2, comma 2-bis TUIR (presunzione di residenza fiscale italiana, fino a prova contraria, per i cittadini emigrati in paesi a fiscalità privilegiata) e dell’art. 2697 c.c.;
2. il controricorrente invoca l’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto in effetti a censurare la valutazione delle prove acquisite.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. con la memoria ex art. 380-bis c.p.c. la ricorrente insiste per un differimento dell’udienza ai fini di una trattazione congiunta con altri ricorsi (n. 3195/13 RG, 17116/14 RG e 24398/14 RG) pendenti contro lo stesso contribuente per anni di imposta diversi ma analoghe questioni giuridiche;
4. all’esito della camera di consiglio il collegio ritiene l’istanza meritevole di accoglimento.
PQM
dispone rinvio a nuovo ruolo dinanzi alla sezione ordinaria per trattazione congiunta con i ricorsi nn. 3195/13, 17116/14 e 24398/14 R.G.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017