Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13890 del 01/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 01/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.01/06/2017), n. 13890
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23067-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LEOPOLDO PAPA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2226/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 04/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’ 01/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;
esaminata la memoria ex art. 380-bis c.p.c. depositata dalla parte
controricorrente.
Fatto
RILEVATO
che:
1. l’amministrazione ricorrente censura la declaratoria di illegittimità del diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 16 – fondata dal giudice d’appello sul rilievo che “per lite pendente… bisogna intendere… anche quella ancora oggetto di possibile impugnativa” – osservando che al 31/12/2011 (termine ultimo fissato D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, come novellato dal D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16-bis, conv. in L. n. 14 del 2012) il contribuente non aveva ancora proposto ricorso contro l’avviso di accertamento per Irpef-Irap-Iva anno di imposta 2006, avendo presentato in precedenza istanza di accertamento con adesione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
2. a fronte della giurisprudenza richiamata nella proposta favorevole del relatore (Cass. SU 1518/16, 643/15; Cass. 12619/16, 16945/15) il controricorrente invoca in memoria il precedente di Cass. 11531/16 e ribadisce il dubbio di incostituzionalità del suddetto compendio normativo, in relazione all’art. 3 Cost., in ipotesi di legittimo ricorso all’istituto dell’accertamento con adesione, che sospende per 90 giorni il termine per l’impugnazione (D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 3);
3. all’esito della camera di consiglio il collegio ha ritenuto la causa di non pronta e immediata soluzione (artt. 380-bis c.p.c.; art. 375, comma 1, n. 5).
PQM
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice e dispone rinvio a nuovo ruolo.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017