Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14341 del 08/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.08/06/2017), n. 14341
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27682/2014 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A
BOSIO 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO FIORE;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS);
– intimata –
avverso il decreto n. Cron. 947/2014 del TRIBUNALE di NOLA,
depositato il 15/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.
SAMBITO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Nola ha rigettato l’opposizione proposta L. Fall., ex art. 98, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per l’ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) della somma di Euro 763.397,52, in relazione al saldo debitore del conto corrente ordinario ed al saldo debitore del rapporto anticipi. Avverso il decreto, Banca ha proposto ricorso, deducendo violazione dell’art. 2704 c.c., ed insufficienza della motivazione su punto decisivo. Il Fallimento non ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto: a) non investe la ratio decidendi del decreto, che ha ritenuto mancante la prova scritta ex art. 117 del TUB in relazione al contratto di conto corrente acceso l’8.4.2005; b) impinge nel merito in relazione alla prova del rapporto in conto anticipi, in quanto mira ad ottenere (anche mediante esame di un documento non menzionato nel decreto) una ricostruzione dei fatti diversa da quella cui è pervenuto il giudice dell’opposizione, che ha escluso che la richiesta di anticipo fatture del (OMISSIS), avente data certa, potesse rapportarsi, per le difformi condizioni, al contratto dell’8/4/2005, privo di data certa; c) non illustra le ragioni per le quali il decreto si pone in contrasto con la disposizione di cui all’art. 2704 c.c.; d) deduce l’insufficienza della motivazione, senza indicare quale fatto decisivo sia stato pretermesso e senza considerare che, in base alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è denunciabile in cassazione, solo, l’anomalia motivazionale che attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
3. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017