Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14471 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.09/06/2017),  n. 14471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13469-2016 proposto da:

P.M.E., P.G., elettivamente domiciliate

in ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

CASSIANO, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

LA MARINA DI COSTA CORALLINA SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso la Signora ANTONIA DEANGELIS, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIUSEPPINA BALATA, FABIO BERTAZZOLI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE

DISTACCATA di SASSARI in causa n. 108/15 r.g., depositata il

18/01/2016, notificata il 30/03/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2017

dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

M.E. e P.G. ricorrono a questa Corte, sulla base di un motivo, per la cassazione della sola ordinanza con cui la corte di appello di Cagliari – sez. dist. di Sassari, ha dichiarato inammissibile – ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. – il loro appello contro la reiezione delle domande relative ad un contratto di ormeggio stipulato con la srl La Marina di Costa Cristallina;

resiste con controricorso l’intimata;

è stata formulata proposta – di declaratoria di inammissibilità del ricorso – di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente ha depositato memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

dell’unitario motivo (rubricato “art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: violazione di legge e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, art. 12 preleggi, artt. 1326, 1366 e 1371 c.c.; artt. 1363 e 1367 c.c.”) e delle repliche della controricorrente è superflua perfino l’illustrazione, perchè esso è chiaramente, ripetutamente e inequivocabilmente rivolto contro la sola ordinanza di appello ed avverso il merito delle argomentazioni svolte per dichiarare l’appello insuscettibile di ragionevoli probabilità di accoglimento;

tanto è radicalmente escluso dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass. Sez. U. 02/02/2016, n. 1914), poichè il merito della controversia è riesaminabile esclusivamente con l’impugnazione, da proporsi nei sessanta giorni dalla comunicazione – da parte della cancelleria – dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.;

neppure può giovare alle ricorrenti alcuna argomentazione, svolta oltretutto con la memoria suddetta (che, per giurisprudenza del tutto consolidata quanto a quella prevista dall’art. 378 c.p.c., agevolmente estensibile, per identità di ratio, a quella prevista dalla norma di nuova introduzione, può avere il compito solo di illustrare le tesi e le richieste già ritualmente formulate, ma non anche la funzione di integrare le lacune del ricorso, da ritenersi sempre e comunque, per le caratteristiche del giudizio di legittimità ed il rigore formale degli atti in cui si articola, irredimibili), volta a modificare il chiaro, unico ed univoco oggetto dell’impugnazione, sostituendolo con la sentenza di primo grado, per il tenore letterale delle espressioni reiteratamente adoperate in ricorso;

ne discende la declaratoria di inammissibilità di quest’ultimo e la condanna delle ricorrenti, soccombenti e tra loro in solido per l’evidente identità della posizione processuale, alle spese del giudizio di legittimità;

infine, va pure dato atto – senza la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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