Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14531 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep.09/06/2017),  n. 14531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28023/2016 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANNAMARIA CESARI, LEONARDO

COLAFIGLIO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA AGENTE DI RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI

BOLOGNA, COMUNE BOLOGNA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 18821/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 26/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. C.C. ha proposto ricorso per correzione di errore

materiale dell’ordinanza di questa Corte Suprema n. 18821 del 2016 –

di annullamento con rinvio della sentenza del Tribunale di Bologna n.

21152 del 2014 -, nella parte in cui indica il giudice di rinvio nel

Tribunale di Salerno anzichè nel tribunale di Bologna.

2. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art.

380-bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso e il

Collegio condivide la proposta e decide in conformità, ai sensi

dell’art. 391-bis c.p.c..

PQM

 

La Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 18821 del 2016,

nella parte in cui, in dispositivo, è scritto “rinvia, anche per le

spese del presente giudizio, al tribunale di Salerno in diversa

composizione”, si deve leggere “rinvia, anche per le spese del

presente giudizio, al tribunale di Bologna in diversa composizione”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta

Civile – 2, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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