Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14528 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 10/02/2017, dep.09/06/2017),  n. 14528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25323/2015 proposto da:

AVV. C.G., elettivamente domiciliato presso il proprio

studio in ROMA, VIALE ANGELICO 32, rappresentato e difeso da sè

medesimo;

– ricorrenti –

contro

S.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 183/2015 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 18/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari, con sentenza depositata il 18 aprile 2015 e notificata in data 17 agosto 2015, ha accolto parzialmente l’appello proposto da C.G. avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 349 del 2012, e nei confronti di S.R. e per l’effetto ha accertato il confine tra i fondi di proprietà delle parti, ha condannato l’appellata S. a demolire il muro che invadeva la proprietà Cocco e ha dichiarato interamente compensate le spese del doppio grado.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.G., sulla base di due motivi. Non ha svolto difese S.R..

3. Il relatore ha formulato la proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso e il Collegio condivide, ritenendo il ricorso inammissibile.

4. Con il primo motivo è denunciato vizio di motivazione per omesso esame di un documento (denuncia resa dal N.L.), che era stato oggetto di richiesta istruttoria rigettata dal giudice nel giudizio di primo grado.

4.1. Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.

Il ricorrente, che riferisce del rigetto da parte del Tribunale della “richiesta istruttoria” relativa al documento, non precisa se e quando la questione sia stata riproposta al giudice d’appello, e la sentenza impugnata non contiene riferimenti alla questione del documento nè ad istanze istruttorie ad esso relative. In detto contesto, questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio, non è in condizione di verificare se sussista il denunciato vizio di motivazione (ex plurimis, Cass. 25/08/2006, n. 18506).

5. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e si contesta la statuizione sulle spese di lite, che la Corte d’appello aveva compensato integralmente a fronte della soccombenza dell’appellata S. e del comportamento sleale della stessa, che aveva determinato il protrarsi del processo per sette anni.

5.1. La doglianza è inammissibile per erronea indicazione della norma asseritamente violata.

La statuizione della Corte sulle spese di lite avrebbe dovuto essere censurata in riferimento all’art. 92 c.p.c., che reca la disciplina della compensazione delle spese di lite, mentre il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 91 c.p.c. e cioè della norma che vieta di onerare delle spese del giudizio la parte vittoriosa.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva della controparte. Si dà atto che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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