Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14598 del 12/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.12/06/2017), n. 14598
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6314-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 953/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 25/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di C.L. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 953/01/2014, depositata in data 25/07/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emessi per maggiori IRPEF ed addizionali regionali dovute in relazione all’anno d’imposta 2007, a seguito di recupero delle ritenute detratte in sede di dichiarazione dei redditi dal contribuente ma risultate non versate, quale sostituto d’imposta, dal datore di lavoro, fallito, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, essendo pacifico che la datrice di lavoro aveva, nella specie, operato le trattenute, sugli stipendi dei dipendenti, non versandole poi all’Erario, “porre ulteriormente a carico del lavoratore l’ulteriore imposta comporterebbe la violazione del divieto della doppia imposizione”.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c., avendo i giudici della C.T.R. ritenuto provato il fatto che le ritenute fossero state effettivamente operate, ma non versate all’Erario, malgrado l’Ufficio avesse sempre contestato la mancata dimostrazione delle somme trattenute al dipendente dal datore di lavoro. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 35 dovendo oltretutto ritenersi, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., che la paventata doppia imposizione è scongiurata dal diritto di regresso da parte del sostituito nei confronti del sostituto.
2. La seconda censura è fondata, con assorbimento della prima.
Questa Corte anche da ultimo (Cass.12076/2016; Cass. 24962/2010; Cass. 14033/2006) ha ribadito che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il fatto che il sostituto di imposta sia definito D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 64, comma 1, come colui che, in forza di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, non toglie che anche il sostituito debba ritenersi fin dall’origine obbligato solidale al pagamento dell’imposta, sicchè anch’egli è soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l’abbia versata all’erario”.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione.
Il giudice dei rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Piemonte in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017