Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14698 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.13/06/2017),  n. 14698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11813/2016 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 9,

presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO DI LORENZO, rappresentata e

difesa dagli avvocati MARIA ROSARIA DE SIMONE, AMALIO MELE;

– ricorrente –

contro

I.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO VISONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 799/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Napoli, giudicando sull’appello avverso la sentenza di separazione dei coniugi G.A. e I.P., ha rigettato l’eccezione di nullità della sentenza per la partecipazione alla decisione di un giudice che si era astenuto, ed ha confermato la determinazione dell’assegno di mantenimento dovuto dal marito in favore della moglie. Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione la G. sulla base di tre motivi, ai quali lo I. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Il primo motivo, col quale si deduce la violazione dell’art. 51 c.p.c., n. 3 e art. 158 c.p.c., per avere fatto parte del Collegio un magistrato in precedenza astenutosi è inammissibile perchè non intacca la statuizione contenuta nella sentenza, secondo cui era venuto meno il motivo di incompatibilità, che aveva indotto il componente dell’organo decidente ad astenersi nelle cause in cui era costituito l’Avv. Visone, e tale circostanza era rimasta incontestata.

3. Il secondo ed il terzo motivo, coi quali si lamenta la violazione dell’art. 156 c.c., nn. 1 e 2, ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, sono del pari inammissibili. Il primo di essi dissimula, infatti, un’istanza di rivisitazione delle condizioni economiche delle parti e tende ad una rivalutazione degli elementi di fatto considerati nella quantificazione dell’assegno di mantenimento, com’è documentato dal fatto che la censura non illustra le ragioni per le quali la decisione si pone in contrasto con la disposizione di cui all’art. 156 c.c.; laddove, il terzo motivo non tiene conto che, nel paradigma del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, da una parte, si attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio, e tale vizio non è integrato dal supposto erroneo esame di elementi istruttori, se il fatto rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (come nella specie) e, dall’altra, viene in rilievo non qualsivoglia vizio motivazionale, ma, solo, quell’anomalia che, per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in Euro 2.300,00, oltre a spese generali ed accessori. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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