Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15328 del 20/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 20/01/2017, dep.20/06/2017), n. 15328
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4809/2016 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CERVESATO
21, presso lo studio dell’avvocato LIDIA PERRI, rappresentato e
difeso dall’avvocato MICHELE ROCCELLA giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.N.M.;
– intimata –
avverso il decreto n. 251/2015 V.G. della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositato il 14/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio no
partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE
CHIARA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Corte d’appello di Palermo, nel giudizio di revisione delle condizioni economiche del divorzio tra il sig. F.G. e la sig.ra D.N.M., in accoglimento del gravame di quest’ultima ha riformato la decisione del Tribunale, che aveva revocato l’assegno di Euro 250,00 mensili posto con la sentenza di divorzio a carico dell’ex marito per il mantenimento della ex moglie;
la Corte ha ritenuto, in particolare, che la relazione di convivenza instaurata da quest’ultima con un altro uomo, addotta dall’ex marito a sostegno della domanda, era già sussistente alla data del divorzio, anzi era stata espressamente dedotta nel relativo giudizio, onde non poteva essere posta a fondamento della revisione del giudicato rebus sic stantibus sulle condizioni economiche dello scioglimento del matrimonio;
il sig. F. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo di censura, cui l’intimata non ha resistito.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia “violazione della L. n. 898 del 1970”, è manifestamente infondato nella parte in cui si lamenta la violazione del principio di intangibilità del giudicato rebus sic stantibus, viceversa correttamente applicato dalla Corte d’appello in base alle considerazioni dalla stessa svolte e sopra sintetizzate, e inammissibile nella parte in cui muove al decreto impugnato censure di puro merito;
il ricorso va pertanto respinto;
in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017