Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15327 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 20/01/2017, dep.20/06/2017),  n. 15327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 3915-2016 proposto da:

H.P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO

CONSANI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.D.R.A., in persona della tutrice avv. L.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 35, presso lo

studio dell’avvocato ELISABETTA MIGNATTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLA LOVATI;

– resistente –

E contro

N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRA BUCCHI, giusta delega in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

e contro

T.P.P.; PM C/O TRIBUNALE DI MILANO; PROCURA DELLA

REPUBBLICA DI MILANO; P.M.; PI.ST.;

H.R.E.;

– intimati –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. FRANCESCA

CERONI che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in Camera di

consiglio, in accoglimento del regolamento di competenza in premessa

indicato, dichiari la competenza per territorio del giudice tutelare

presso il Tribunale di Lucca, con le determinazioni di legge;

avverso l’ordinanza n. 7520/15 R.G. del TRIBUNALE di MILANO,

depositata il 14/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE

CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la sig.ra H.P.D. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il Giudice tutelare di Milano, nel procedimento promosso dal Pubblico Ministero per la nomina di un amministratore di sostegno per il fratello della ricorrente sig. H.R.E., ha confermato la propria competenza territoriale – contestata in giudizio – sino alla decisione di merito, in virtù del principio della perpetuatio iurisdictionis, che toglieva rilievo al dedotto trasferimento di residenza dell’interessato a (OMISSIS) sopravvenuto nel corso del procedimento, ed ha fissato l’udienza per la nomina di un consulente tecnico di ufficio;

hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c., gli intimati sig.ra M.D.R.A., moglie del sig. H., rappresentata dalla propria tutrice, e il sig. N.S., nipote della sig.ra D.R., sostenendo l’inammissibilità del regolamento e comunque l’infondatezza della tesi di parte ricorrente, secondo cui la competenza spetterebbe al Tribunale di Lucca in ragione del trasferimento della residenza del sig. H. a (OMISSIS);

la ricorrente e la sig.ra D.R. hanno anche presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate nelle predette memorie delle parti intimate, le quali sostengono che l’ordinanza impugnata, emessa in mancanza di previa precisazione delle conclusioni, ha carattere meramente ordinatorio;

è stato invero chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte che, anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ai sensi dell’art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (sentenza n. 20449 del 2014);

nel provvedimento impugnato risulta appunto conclamata oggettivamente, inequivocamente e incontrovertibilmente siffatta idoneità del provvedimento stesso, con il quale il Giudice, dopo aver dato atto che alla data dell’inizio del procedimento il sig. Hile era residente in Milano, ha affermato che “pertanto, la intera fase di cognizione deve svolgersi davanti a questo Tribunale, competente fino alla decisione di merito, a nulla rilevando il sopravvenuto trasferimento altrove del beneficiario (la decisione non è ancora intervenuta…). Soltanto dopo il decreto finale, terminata ed esaurita la fase di cognizione, potrà valutarsi quale sarà il Giudice tutelare competente per la fase amministrativa” di successiva gestione degli interessi personali ed economici del beneficiario sua vita natural durante – avuto riguardo ai luoghi di sua dimora”;

dal testo sopra riprodotto risulta evidente la determinazione del Giudice non soltanto di provvedere per il prosieguo del giudizio, ma soprattutto di definire le contestazioni sulla propria competenza, unica questione del resto affrontata nella motivazione del provvedimento;

questa Corte ha avuto altresì occasione di chiarire che, se è inammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell’art. 720 bis c.p.c., u.c., avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, avendo tali provvedimenti carattere meramente ordinatorio, viceversa tale ricorso è ammesso avverso i decreti che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, che hanno contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione, a norma dei precedenti artt. 712 e segg., espressamente richiamati dal primo comma dell’art. 720 bis, cit. (Cass. 10187/2011, 13747/2011, 2985/2016, 14983/2016);

l’ordinanza impugnata è stata emessa nell’ambito di un procedimento rivolto appunto all’apertura dell’amministrazione di sostegno (non già alla successiva gestione della stessa); dunque, avendo, come tutte le decisioni sulla competenza, carattere preliminare e strumentale rispetto alla decisione finale di merito e condividendone perciò la natura e il regime impugnatorio (Cass. 20498/2004, 2756/2008, 11463/2013, 22568/2015), è soggetta a regolamento di competenza;

l’istanza di regolamento è però infondata;

l’accertata natura contenziosa del procedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno, resa manifesta dall’assoggettamento a ricorso per cassazione del provvedimento conclusivo, infatti, rende indiscutibilmente applicabile il principio della perpetuatio iurisdictionis, di cui all’art. 5 c.p.c., consentendo di sgomberare il campo dalle obiezioni di parte ricorrente basate sull’assunto dell’inapplicabilità di tale principio ai procedimenti di volontaria giurisdizione;

nè vale alla ricorrente richiamare, in senso contrario, Cass. 6880/2012, la quale riguarda fattispecie non già di apertura dell’amministrazione di sostegno, bensì di sostituzione dell’amministratore di sostegno nominato, rientrante dunque nella fase di gestione dell’amministrazione stessa (alla stessa maniera la successiva, conforme Cass. 9389/2013, che pure esclude l’applicazione del principio della pertetuatio iurisdicitionis, ha riguardo al trasferimento presso il tribunale competente, in ragione della nuova residenza dell’interessato, di un’amminstrazione di sostegno già aperta presso altro tribunale);

il ricorso va in conclusione respinto, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Milano (in funzione di giudice tutelare), davanti al quale le parti vanno rimesse anche per le spese del giudizio di regolamento; poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Milano, davanti al quale rimette le parti anche per le spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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