Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15397 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.21/06/2017),  n. 15397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13843-2016 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI

CALIULO, ANTONELLA PATTERI e SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7541/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza pubblicata il 4/12/2015, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da B.M. contro la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per la nullità della procura rilasciata al difensore dal soggetto residente all’estero, oltre che per la mancata indicazione della residenza e del numero della pensione di reversibilità, oggetto del giudizio;

2. la Corte territoriale, dopo aver concesso alla parte ai sensi dell’art. 182 c.p.c. un termine per la regolarizzazione della sua costituzione, attraverso il deposito della procura rilasciata per il primo e secondo grado, ha rilevato che la procura speciale alle liti del 5/10/2015, con allegata apostille-certificazione notarile e traduzione giurata, risultava rilasciata dalla B. agli avvocati Gina Tralicci e Nicola Staniscia, e pertanto non valeva a sanare il vizio della procura relativa al giudizio di primo grado, in cui si era costituito l’avvocato Buraglia, non menzionato nella detta procura; ha quindi condiviso il ragionamento del primo giudice ed ha ritenuto inoperante la presunzione di rilascio in Italia della procura al difensore, e ciò non solo perchè era pacifico che il mandante risiedeva all’estero, ma anche perchè sussistevano ulteriori circostanze che, complessivamente valutate, inducevano la presunzione (contraria) del rilascio della procura all’estero;

3. contro la sentenza la B. ricorre per cassazione con due motivi; l’I.N.P.S. resiste con controricorso;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata; il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 83, 182 e 156 c.p.c., artt. 1367 e 1399 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: lamenta che la Corte territoriale non avrebbe considerato che la procura prodotta in appello ai sensi dell’art. 182 c.p.c. era idonea a conferire ab initio il potere rappresentativo agli avvocati Tralicci e Staniscia e che ai sensi del’art. 1367 c.c. e art. 159 c.p.c. i” tale potere implicava un potere di ratifica in capo ai difensori di ogni atto processuale compiuto in nome e per conto del rappresentato;

1.1. la censura è manifestamente infondata perchè – a prescindere dal rilievo che, secondo questa Corte, la ratifica degli atti compiuti dal “falsus procurator” non opera nel campo processuale, nè, fuori dal caso previsto dall’art. 125 c.p.c., in caso di procura alle liti, e, pertanto, non comporta la sanatoria delle decadenze nel frattempo intervenute (Cass. 19/7/2013, n. 17697) – come è stato rilevato dal giudice del merito e come risulta dagli atti, nel giudizio di primo grado si è costituita per la ricorrente l’avvocata Cinzia Buraglia, il cui nominativo tuttavia non compare nè nella procura speciale depositata nel giudizio di appello in data 5/10/2015, in cui sono nominati procuratori speciali gli avvocati Tralicci, Menicacci e Stanisci (oltre a Aldo Di Biagio), nè in altri atti compiuti dai suoi procuratori ad negozia, sicchè manca un qualsivoglia elemento per ritenere che la ricorrente, o i suoi stessi procuratori ad neozia, abbiano inteso ratificare la condotta processuale compiuta dall’avvocato Buraglia;

2. il secondo motivo, riguardante la violazione e falsa applicazione degli artt. 232 e 83 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 416 c.p.c., contesta la statuizione della Corte che ha ritenuto di ammettere l’interrogatorio formale richiesto dall’Inps, nonostante la tardività della sua costituzione;

2.1. anche questo motivo è manifestamente infondato;

il principio già affermato da questa Corte, – secondo cui “da circostanza che la parte ricorrente per cassazione sia residente all’estero non implica di per sè l’invalidità della procura speciale alle liti, che la parte medesima abbia rilasciato in calce o a margine del ricorso, pur senza l’indicazione del luogo di conferimento, atteso che, quando l’autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l’autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità” (Sezioni Unite 16/11/1998, n. 11549; Cass. 1/08/2001, n. 10485; Cass. 13/03/2007, n. 5840; Cass. 18/02/2014, n. 3823)-, deve essere contemperato con l’altro principio, secondo il quale la procura al difensore costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale, che deve essere oggetto della verifica giudiziale ufficiosa prevista dall’art. 182 c.p.c., anche a prescindere dalla contestazione o dall’acquiescenza della controparte in merito alla sua validità (Cass. 27/06/2007, n. 14843; Cass. 05/09/2005, n. 17765);

è dunque consentito al giudice di merito che, compiuta la valutazione a lui demandata, ritenga che i dubbi in ordine alla validità della procura non siano risolvibili sulla base degli elementi in suo possesso, disporre i mezzi istruttori allo scopo necessari, valendosi dei poteri officiosi previsti dall’art. 421 c.p.c., comma 2, ivi compreso l’interrogatorio formale (cfr. da ultimo, Cass., 10/06/2015, n. 12068; Cass. 20 7/6/2007, n. 14.843; Cass. 5/5/2014, n. 9574; Cass. 23/9/2013, n. 21753; Cass. 13/1/2011, n. 665);

3. la Corte territoriale si è attenuta a questi principi, ponendo a base del ritenuto superamento della presunzione di rilascio della procura in Italia una serie di elementi, quali l’assenza di ogni indicazione del luogo e della data di rilascio della procura, la pacifica residenza della ricorrente in un paese non facente parte della Comunità Europea, il suo comportamento processuale e, in particolare, la mancata comparizione in udienza per rispondere all’interrogatorio formale deferitole proprio sulla circostanza del rilascio all’estero della procura in contestazione: la mancata risposta rappresenta pertanto un fatto qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo, cui il giudice può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova, secondo la sua prudente valutazione (in tal senso, Cass. 30/06/2016, n. 13482);

4. in presenza di un orientamento pressochè pacifico di questa Corte sulle questioni poste con il presente ricorso e non rivestendo le stesse il carattere di questioni di massima di particolare importanza, non sussistono i presupposti per rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni Unite;

5. il ricorso deve pertanto essere rigettato;

6. poichè il giudizio di primo grado è stato introdotto nell’anno 2005, dunque successivamente alla riforma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., disposta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, le spese del giudizio seguono la soccombenza, non avendo la parte ricorrente dichiarato di aver assolto in primo grado l’onere autocertificativo previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c.;

Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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