Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15418 del 21/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 30/03/2017, dep.21/06/2017), n. 15418
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9925/2016 proposto da:
CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 25,
presso lo studio dell’avvocato PIERO NODARO, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCESCO GRILLO;
– ricorrente –
contro
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODLA
80, presso lo studio dell’avvocato ARMA STUDIO LEGALE, rappresentato
e difeso dall’avvocato MICHELE DI DONNA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 676/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 04/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che il Condominio di via (OMISSIS) ha presentato ricorso per cassazione avverso sentenza 17 aprile-4 maggio 2015 della Corte d’appello di Bari che ha accolto l’appello di Acquedotto Pugliese S.p.A. parzialmente riformando la sentenza n. 101/2010 con cui il Tribunale di Bari aveva accolto la domanda di accertamento negativo di credito proposta dal suddetto condominio, e quindi accertando l’esistenza di un credito dell’appellante nei confronti dell’appellato nella misura di Euro 23.807,15 oltre Iva, condannando altresì l’appellato alle spese di entrambi i gradi;
rilevato che il ricorso si articola in cinque motivi e che Acquedotto Pugliese S.p.A. se ne è difeso con controricorso;
rilevato che il primo motivo, denunciante violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 77 c.p.c., costituisce in realtà la formulazione di una valutazione alternativa rispetto a quella in ordine al contenuto della procura notarile che il giudice d’appello ha correttamente effettuato e adeguatamente illustrato nell’apparato motivazionale (motivazione, pagina 3s.);
rilevato che il secondo motivo, denunciante violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nella sua reale conformazione, come ha evidenziato il controricorrente, non risulta pertinente al contenuto motivazionale della sentenza impugnata e alle sue effettive rationes decidendi;
rilevato che il terzo motivo, denunciante omesso esame su fatto decisivo e discusso in riferimento al Regolamento dell’Acquedotto Pugliese e alla Carta del servizio idrico integrato, in realtà è di natura inammissibilmente fattuale, e che parimenti il quarto e il quinto motivo – il primo qualificato dal ricorrente come violazione dell’articolo 2727 c.c. e il secondo come violazione dell’art. 2697 c.c., art. 194 c.p.c., e art. 111 Cost. – si imperniano in realtà su valutazioni alternative (con particolare riguardo agli esiti della c.t.u.) dell’accertamento fattuale;
ritenuto che quindi il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – al controricorrente;
ritenuto altresì che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo.
PQM
Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3400, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017