Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 434 del 10/01/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 434 Anno 2013
Presidente: D’ALONZO MICHELE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26605/07 RG., proposto

da
Podda Giovanni, rappresentato e difeso, giusta mandato a
margine delo
‘ -o ‘o, all’avv. Francesco Demartis, presso

lo

si udio

del ‘ ‘

i

4illa piza

lvatore Ruju, n.

6, eirettivamente domicilia;

ricorrente

contro
Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, in
persona del

legale

rappresentante

pro

tempore,

rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del
controricorso, dall’avv. Giovanna Angius, con la quale

IZ(i n. 26605/20(17

Cons. est.

Data pubblicazione: 10/01/2013

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elettivamente domicilia in Roma, alla via della Vite, n. 7, presso lo
studio dell’avv. Maria Stefania Masini;
-con troricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, sez. 8°,
depositata in data 14 luglio 2006, n. 76/08/06;

ottobre 2012 dal consigliere doti. Angelina-Maria Penino;
udito per il consorzio di bonifica l’avv. Anna Mattioli;
udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale doti.
Sergio Del Core, che ha concluso per raccoglimento per quanto di
ragione del ricorso
Fatto
Podda Giovanni propose ricorso avverso una cartella di pagamento
concernente il “contributo esercizio irriguo annuo agro di Sedilo”
per l’anno 1999; eccepì, in via preliminare, la violazione dell’art. 3,
4° co. e dell’art. 7, 2° co., lett. e) legge 241 del 1990 per l’omessa
indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere e contestò, nel
merito, la quantificazione del contributo per violazione delle norme
che regolano la partecipazione dei consorziati alle spese dell’ente,
ripartite con deliberazioni assunte non dal consiglio dei delegati,
bensì dall’organo esecutivo a bonifica ultimata, sulla base di
apposito piano di classifica, quale risultante dalla ripartizione delle
previsioni di bilancio al netto dei contributi della RAS al consorzio.
La Commissione tributaria provinciale di primo grado dichiarò la
nullità della cartella di pagamento per vizi propri e, disapplicando la
delibera, annullò il ruolo relativo all’anno 1999.

RC n. 2005/2007

Cons.

L

L A eh

Aria l’errino

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 3

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A seguito di appello proposto dal consorzio di bonifica della
Sardegna centrale, la commissione tributaria regionale ha,
contemporaneamente:
-rigettato l ‘appello;
-dichiarato, a parziale modifica della sentenza di primo grado, valida
e legittima la cartella di pagamento nonché la relativa iscrizione a

-rimesso la causa alla commissione tributaria provinciale di Nuoro,
al fine di consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti
del concessionario per la riscossione.
Ricorre Podda Giovanni per ottenere la cassazione della sentenza,
affidando il ricorso a sei motivi.
Replica il consorzio con controricorso.
Il consorzio deposita altresì memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Diritto
1. Va preliminarmente respinta l’eccezione proposta dal consorzio

d’inammissibilità del ricorso per cassazione, perché proposto nei
confronti del consorzio in persona del direttore pro tempore, anziché
del presidente pro tempore, unico Organo munito di legittimazione
passiva in base allo statuto vigente.
Per consolidato orientamento di questa Corte, invero, la mancata,
insufficiente o anche erronea indicazione dell’organo della persona
giuridica convenuta che ne ha la rappresentanza in giudizio
determina la nullità dell’atto introduttivo del giudizio soltanto
quando si traduca in incertezza assoluta sull’identificazione dell’ente
convenuto, risolvendosi, negli altri casi, in una mera irregolarità,
sanabile con la costituzione della parte convenuta in persona del
legale rappresentante (Cass. 6 agosto 2003, n. 11900; Cass. 20
dicembre 1999, n. ‘14313). È, questa, l’ipotesi che ricorre nel caso in

RG n. 26605/2007

Coi

ruolo così come emessa dal concessionario;

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esame, in cui non v’è alcun dubbio sull’identificazione del soggetto
convenuto il quale, peraltro, si è costituito in giudizio in persona del
rappresentante legale.
2.- Il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., per l’omessa

impugnazione di un capo della sentenza primo grado idoneo a
reggere la decisione ed ex art. 360, n. 3, c.p.c., ha trovato espressione

Si traduce, questo quesito, in un mero interpello della Corte in ordine
alla fondatezza della censura così come illustrata nella esplicazione
del motivo: “se è vero che allorché la sentenza di primo grado
pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome
ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione e la
parte soccombente, nell’atto di appello, non ha censurato con
idonea impugnativa ciascuna delle ragioni della decisione, la
sentenza che ha deciso l’appello è nulla perché resa su un appello
inammissibile”.
2.1.- Di contro, va rimarcato che il quesito inerente a censure in
diritto, dovendo assolvere alla funzione d’integrare il punto di
congiunzione tra la soluzione del caso specifico e I ‘enunciazione del
principio giuridico generale, deve essere calato nella fattispecie
concreta, al fine di consentire alla Corte di poter comprendere dalla
sua sola lettura l’errore asseritamente compiuto dal giudice di merito
nonché la regola applicabile (Cass., sez.un., 24 marzo 2009, n. 7032;
Cass. 7 marzo 2012, n. 3530; Cass. 30 settembre 2008, n. 24339).
11 quesito in questione non specifica quali siano le autonome ragioni,
ciascuna sufficiente a reggere la decisione e non ha rapportato ad
esse la valutazione delle singole censure proposte con l’appello, in
modo da consentire alla Corte di svolgere le proprie valutazioni.

RO n, 26605/2007

(‘ns.

riu Penino

in un quesito formulato in maniera inidonea.

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3.1 Parimenti inammissibili sono il terzo, il quarto, il quinto ed il
sesto motivo di ricorso, tutti proposti ex art. 360, n. 5, c.p.c., e tutti
privi dell’indicazione del “momento di sintesi”, necessario a norma
dcli ‘art. 366bis c.p.c., applicabile ratione temporis, in quanto la
sentenza è stata depositata in data 14 luglio 2006, quando questa
norma era vigente (vedi, sulla necessita della formulazione del cd.

I motivi, pervero, mancano addirittura dell’indicazione dei fatti
controversi, traducendosi nella censura di argomentazioni e di
statuizioni della sentenza; e, al riguardo, giova rimarcare che questa
stessa sezione ha stabilito che <> (Cass.
civ., 29 luglio 2011, n. 16655).
4. Col secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., il

ricorrente censura la violazione dell’art. 59 del d.leg. n. 546 del 1992
nonché dell’art. 354 c.p.c., mediante la formulazione del quesito) di
diritto volto a verificare “se é vero che il giudice di secondo grado
che decide la riniessione della causa al giudice di primo grado per
l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 59 del d.leg.
546192, non può decidere, nemmeno parzialmente, la lite”.
Il motivo è infondato ed in quanto tale va respinto.

RG n. 26605/2007

Cons. est. Ai rci i

ria Penino

quesito di fatto, ex multis, Cass. 18 novembre 2011, n. 24255).

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4.1.- La ratio decidendi della sentenza impugnata, sia pure
farraginosamente esposta e non particolarmente perspicua, si fonda
su due capisaldi:
a.- l’inoppugnabilità della pretesa impositiva, determinata, secondo
la Commissione tributaria regionale, dalla mancata impugnazione di
un atto autonomamente impugnabile, la “comunicazione di

del giudizio (la statuizione è fissata dalla Commissione tributaria
regionale, là dove afferma che «nella specie, il signor Podda,
impugnando la cartella, pretende di rimettere in discussione la
debenza dc/tr/buto, il che è inammissibile»);
b.- la necessità di interlocuzione del concessionario per la
riscossione in ordine ai vizi propri della cartella, che ha determinato
il provvedimento di rirnessione della causa alla Commissione
provinciale di Nuoro per l’integrazione del contraddittorio (la
statuizione è fissata dalla sentenza là dove si legge che «resta
quindi da sottolineare l’esigenza del concessionario di essere posto
in grado di tutelare la sua posizione per contrastare la eccepita
inosservanza della legge e quindi disporre, poiché nel giudizio di
primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito, la
remissione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale di
Nuoro»).
4.2.- Questi due capisaldi formano l’architrave che regge il

dispositivo della sentenza e lo giustifica, di guisa che la
dichiarazione di validità e di legittimità della cartella va riferita alle
censure concernenti la pretesa impositiva, ritenute ormai non più
proponibili„ mentre la rimessione della causa pare funzionale alla
decisione, in contraddittorio col concessionario, sui vizi propri della
cartella.

RG n. 26605/20(17

iscrizione a ruolo”, prodromico alla cartelli di pagamento oggetto.)

è:SF.NTF. )A P.M7fZ/5.7IONE
Al SENS
– N, 5
I3ii
MATER; A TRIi3UTARIA

Pninu 7 di 7

Ebbene, nessuno di questi due capisaldi è stato impugnato dal
ricorrente: sono dunque irretrattabilì sia la valutazione
d’inoppugnabilita della cartella per vizi alTerenti alla pretesa
impositiva, sia la necessità d’interlocuzione del concessionario in
ordine ai vizi propri della cartella.
Ne derivano, per un verso, l’infondatezza del motivo in oggetto, non

per altro verso, la sua irrilevanza, per la mancata impugnazione delle
due rationes decidendi della sentenza impugnata.

5.- Il ricorso va in conseguenza respinto.
Le particolarità della controversia, peraltro, comportano la
sussistenza dei motivi di compensazione delle spese.

P.Q.M.
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese.
Così deciso in Roma, in esito alla camera di consiglio del 3 ottobre
2012.

ravvisandosi la violazione dell’art. 354 c.p.c. per le ragioni esposte e,

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