Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15636 del 22/06/2017
Cassazione civile, sez. un., 22/06/2017, (ud. 20/06/2017, dep.22/06/2017), n. 15636
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –
Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XX, domiciliata presso l’avv. A.A., che la rappresenta e
difende con l’avv. prof. B.B. e l’Avv.
C.C., come da procura speciale;
– ricorrente –
contro
ZZ, domiciliata
presso l’avv. D.D., che la rappresenta e difende, come da
procura generale alle liti;
– controricorrente –
contro
YY;
– intimata –
contro
S.A.;
– intimato –
contro
Eredi di M.U.;
– intimati –
contro
S.S.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 87/2012 della Corte d’appello di Bologna,
depositata il 16 gennaio 2012;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Nappi Aniello.
Udite le conclusioni del P.M., Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. Giasundo delegato dell’avv. C.C., per
la ricorrente, e avv. D.D. per la resistente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La XX impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bologna che, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice italiano a pronunciarsi sulla legittimità dell’escussione di una fideiussione a prima richiesta prestata nel 1990 dalla ZZ, in origine diversamente denominata, a garanzia dell’obbligazione di pagamento del prezzo di una fornitura di autovetture vendute ad S.A. dalla irlandese YY, finanziata dalla banca svizzera ricorrente.
I giudici del merito hanno ritenuto che la clausola di determinazione convenzionale della giurisdizione, pattuita nel contratto di compravendita di autovetture, si estendeva anche al contratto di garanzia, sia perchè espressamente richiamata in occasione del trasferimento della garanzia in favore della XX, finanziatrice della venditrice, sia per la natura accessoria della fideiussione rispetto al contratto di compravendita.
La XX censura questa decisione con tre motivi d’impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la ZZ, mentre non hanno spiegato difese gli altri intimati.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente si duole che i giudici d’appello abbiano omesso di rilevare la modificazione delle domande proposte in primo grado dalla ZZ, che, intervenuta in giudizio per esercitare azione di regresso nei confronti dell’attore S., aveva poi concluso chiedendo la condanna della ricorrente e della YY.
Il motivo è infondato, perchè, come risulta dall’atto di intervento in giudizio trascritto dalla controricorrente, la ZZ aveva sin dall’origine concluso anche nei confronti della altre parti evocate in giudizio da S., precisando poi le sue domande con la precisazione delle conclusioni di primo grado.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano erroneamente qualificato il contratto controverso come “fideiussione a prima richiesta”, anzichè come garanzia autonoma, senza neppure chiarire le ragioni di tale erronea qualificazione.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce che, attesa la sua autonomia, non si estendeva al contratto di garanzia la clausola di proroga della giurisdizione stipulata con il contratto di compravendita, perchè, contrariamente a quanto erroneamente affermato dai giudici del merito, non v’era tra i due contratti un rapporto di accessorietà ma di mero collegamento.
I due motivi sono inammissibili perchè censurano solo una delle due rationes decidendi esibite dalla corte d’appello.
Come s’è detto, infatti, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la clausola di determinazione convenzionale della giurisdizione, pattuita nel contratto di compravendita di autovetture, si estendesse anche al contratto di garanzia, sia perchè espressamente richiamata in occasione del trasferimento della garanzia in favore della XX, finanziatrice della venditrice, sia per la natura accessoria della fideiussione rispetto al contratto di compravendita. Di queste due rationes decidendi risulta censurata solo la seconda, non la prima. E nella giurisprudenza di questa corte è indiscusso che, “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza” (Cass., sez. 6, 18/4/2017, n. 9752, Cass., sez. un., 29/03/2013, n. 7931).
Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso. Ma, in accoglimento di eccezione della ricorrente e ai fini della pronuncia sulle spese, va dichiarata l’inammissibilità del controricorso, in quanto sottoscritto da difensore non munito di procura speciale, prodotta poi solo successivamente.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 10.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017