Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15519 del 22/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 07/03/2017, dep.22/06/2017), n. 15519
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4174-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale
procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE
MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO ed
EMANUELE DE ROSE;
– ricorrente –
contro
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MAURIZIO VECCHIO;
– controricorrente –
EQUITALIA NORD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135 presso
LEGALITAX, studio degli avvocati GIUSEPPE PARENTE e MAURIZIO CIMETTI
che la rappresentano e difendono;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale
procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. -C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE
MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO ed
EMANUELE DE ROSE;
– resistente –
e contro
C.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 485/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 03/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la Corte d’ appello di Torino confermò la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato estinti per effetto di intervenuta prescrizione quinquennale i crediti che avevano originato il preavviso di fermo amministrativo notificato a C.M. in data 12.9.2013, determinato dal mancato pagamento di due cartelle esattoriali notificate il 2.1.2008 e il 23.1.2008.
2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps, che contesta l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti azionati con la cartella esattoriale, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, in relazione all’art. 2953 c.c..
3. Resistono con controricorso C.M. ed Equitalia Nord s.p.a., che propone altresì ricorso incidentale affidato ad un motivo identico a quello già formulato dall’Inps, cui ha resistito l’Inps con procura.
4. I due ricorsi sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c..
5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. il ricorso principale è manifestamente infondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta e conforme a diritto.
3. La sostanziale sovrapponibilità dei motivi del ricorso dell’Inps e di Equitalia Nord fa ritenere che l’impugnazione di quest’ultima non possa configurarsi come incidentale in senso stretto, in quanto non è presidiata da un interesse originato dall’impugnazione principale; ne consegue, secondo l’indirizzo interpretativo di questa Corte che trae origine dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 7339 del 1996 e che, successivamente posto in discussione dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 24627 del 24.11.2007, pare oggi prevalente (v. Cass. n. 11247 del 31/05/2016, Cass. n. 109 del 7/1/2016, n. 21990 del 28/10/2015, n. 20040 del 07/10/2015; n. 1120 del 21/01/2014, n. 1610 del 25/1/2008, n. 6284 del 10/3/2008, ma, contra, Cass. n. 9308 del 22/4/2011, n. 6444 del 17/3/2009), che tale ricorso resta soggetto ai termini ordinari di impugnazione, non potendosi applicare l’art. 334 c.p.c., comma 1. Il ricorso incidentale tardivo di Equitalia, di cui è stata chiesta la notifica il 15.3.2016 e quindi oltre sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza gravata (3.8.2015), dev’essere quindi dichiarato inammissibile.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’Inps nei confronti della parte controricorrente vittoriosa, compensate le spese nei confronti di Equitalia per l’identità della difesa. Non avendo il C. resistito al ricorso incidentale di Equitalia, non vi è luogo in relazione a tale parte a pronuncia sulle spese.
5. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
Rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di C.M., che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti di Equitalia Nord s.p.a.
Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017