Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15528 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.22/06/2017),  n. 15528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7790-2016 proposto da:

D.C., in proprio ed in qualità di apparterete alla

Associazione professionale “Studio Legale D. &

Associati”, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 984/2015 del TRIBUNALE di LODI, depositata il

27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.C. propone ricorso per cassazione contro il Ministero dell’interno, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Lodi che ha dichiarato improcedibile l’appello a ordinanza di convalida del GP alla contestata violazione del C.d.S., statuendo che l’atto di appello doveva essere proposto con ricorso e non con citazione e la sanatoria era ammissibile solo ove il deposito in cancelleria fosse avvenuto nel termine perentorio di legge (Cass. 21161/2011).

Il ricorrente denunzia: 1) omesso esame di fatto decisivo, violazione dell’art. 342 c.p.c. etc.; 2) nel merito, nullità della sentenza sotto vari profili: a) per non essersi il giudice di appello pronunziato sul punto relativo alla giuridica inesistenza dell’opposto provvedimento per nullità dell’omologazione del sistema TUTOR; b) per la mancata pronuncia sul punto relativo alla indeterminazione del tipo di apparecchiatura utilizzata ed alla mancata indicazione del controllo periodico; c) per la mancata pronunzia sull’illegittimità costituzionale del sistema per violazione dei principi di parità ed eguaglianza; d) per la mancata pronunzia sull’illegittimità costituzionale del sistema per violazione del principio di non discriminazione; e) per la mancata pronunzia sulla illegittimità della riduzione del 5% relativa alla violazione del limite di velocità accertato con SICV; per la mancata pronunzia sulla necessaria indicazione segnaletica della funzionalità del sistema TUTOR-SICV; g) per la mancata pronunzia sulla nullità o illegittimità del verbale per la mancata indicazione del limite di velocità; h) per la mancata pronunzia sulla irrazionalità ed illogicità per la mancata contestazione immediata.

In ordine alla prima censura il ricorrente non supera le argomentazioni della sentenza sulla consolidata giurisprudenza in materia.

Il tema della conversione dell’atto processuale, a differenza di quanto avviene in sede penale, va circoscritto nel senso che, in via generale, il ricorso o la citazione sono proponibili ed efficaci purchè si rispettino i termini specificamente previsti nel particolare procedimento ritualmente esperibile, principio ulteriormente ribadito da S.U. n. 2907/2014.

La seconda censura, attenendo a profili di merito il cui esame era precluso in appello attesa la statuita improcedibilità ed a fortiori in questa sede, è assorbita dal rigetto della precedente.

Donde l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 7155/2017) senza pronunzia sulle spese.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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