Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15830 del 23/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 06/06/2017, dep.23/06/2017), n. 15830
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 26438/2016
R.G., sollevato Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, con
provvedimento depositato in data 9.11.2016, nel procedimento:
vertente tra:
N.V. da una parte ed EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE
S.P.A., BANCO NAPOLI S.P.A., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE dall’altra, ed iscritto al n. 5967/2016 R.G. di
quell’Ufficio;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Mastroberardino Paola che, visto
l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione voglia
accogliere il proposto regolamento, dichiarando la competenza per
territorio del Tribunale di Salerno in funzione di Giudice del
Lavoro.
Fatto
RILEVATO
1. che il Giudice del lavoro di Napoli, innanzi al quale il giudizio di opposizione all’esecuzione esattoriale proposto da N.V. era stato riassunto, all’esito dell’ordinanza declinatoria della propria competenza da parte del Giudice del lavoro di Salerno, ha proposto regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c., ritenendo che il giudice territorialmente competente vada individuato in quello preventivamente adito;
2. che l’ordinanza che ha sollevato il regolamento, depositata in via telematica nella stessa data in cui si è svolta l’udienza di discussione, non è stata comunicata alle parti (v. la comunicazione della cancelleria del Tribunale di Napoli del 6.3.2017);
3. che il Pubblico Ministero ha depositato le conclusioni scritte di cui all’art. 380 ter c.p.c.;
4. che occorre colmare la lacuna procedurale verificatasi nel procedimento a quo, onde dar modo alle parti di esercitare il proprio diritto di difesa, ed in primo luogo di poter depositare nei 20 gg successivi nella cancelleria di questa Corte scritture difensive e documenti, come previsto dall’art. 47 c.p.c., u.c..
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo. Manda alla Cancelleria affinchè comunichi alle parti del procedimento presso il giudice remittente l’ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli ha richiesto il regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017