Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15854 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/06/2017, (ud. 31/05/2017, dep.26/06/2017),  n. 15854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.L. e P.M., rappresentati e difesi dagli

Avvocati Carlo Emilio Traverso, Graziella Vittoria Simonati e

Claudio Lucisano, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo

in Roma, via Crescenzio, n. 91;

– ricorrenti –

contro

F.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato Piero Santin,

con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato Daniele Mariotti in

Roma, via di Portonaccio, n. 200;

– controricorrente –

e contro

M.A. e M.U.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 963/12 in

data 2 maggio 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31 maggio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – F.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia C.L. e P.M., per ivi sentire dichiarare – in virtù di quanto disposto dalle sentenze n. 602/04 della Corte d’appello di Venezia e n. 2566/01 del Tribunale di Venezia, che avevano accertato la sussistenza, in capo a Mo.Ti., dante causa di esso attore, del diritto d’uso esclusivo dell’area cortilizia segnata in rosso nella planimetria allegata, sotto la lettera B, all’atto stipulato in data 30 settembre 1975 n. 27064 di rep. notaio L.G.B., di (OMISSIS), registrato il 20 ottobre 1975 al n. 1733 vol. 50 e trascritto a Venezia il 23 ottobre 1975 – l’illegittima occupazione, da parte del C. e della P., del sottoscala che si affaccia sulla via di accesso al mare (via (OMISSIS)) e, per l’effetto, condannare i convenuti all’immediato rilascio del predetto immobile.

Si costituivano i convenuti. Essi chiedevano, previa chiamata in causa di M.A. e M.U., il rigetto della domanda; in via subordinata e riconvenzionale, l’accertamento e la declaratoria dell’intervenuto acquisto per usucapione, da parte degli stessi, del diritto d’uso del vano sottoscala rivolto verso la via di accesso al mare, nonchè, in ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea e di rigetto della subordinata, l’accertamento e la declaratoria del loro diritto alla riduzione del prezzo dell’immobile, in conseguenza della privazione del libero godimento del vano sottoscala rivolto verso la via di accesso al mare, e, per l’effetto, la condanna dei terzi chiamati – quali eredi della loro dante causa, m.p. – alla restituzione dell’importo corrispondente al valore di detto ripostiglio.

Si costituivano a loro volta i terzi chiamati, M.A. e M.U., resistendo.

2. – Con sentenza depositata il 24 agosto 2009, l’adito Tribunale dichiarava illegittima l’occupazione, da parte dei convenuti, del vano in questione e condannava i medesimi all’immediato rilascio del predetto immobile a favore dell’attrice, libero da cose e persone; rigettava le domande tutte dei convenuti; condannava i convenuti a rifondere le spese di lite.

3. – La Corte d’appello di Venezia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 2 maggio 2012, ha respinto l’appello del C. e della P., confermando l’impugnata pronuncia.

4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il C. e la P. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 20 e il 21 giugno 2013, sulla base di tre motivi.

Il F. ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

I ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa in prossimità della Camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (omessa o, in subordine, insufficiente motivazione circa punti controversi e decisivi per il giudizio nonchè mancata o, in subordine, inadeguata valutazione di prove documentali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione e falsa applicazione dell’art. 1367 c.c., in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3) ci si duole che la Corte d’appello abbia confermato la sentenza del Tribunale la quale aveva ritenuto che il tenore dei contratti stipulati e l’interpretazione che degli stessi avevano fornito i vari giudici che, via via, si erano occupati della vicenda (prima il Pretore di San Donà di Piave e il Tribunale di Venezia, nel giudizio promosso dalla Mo., dante causa del F., nei confronti di m.a., poi il Tribunale di Venezia e la Corte d’appello di Venezia, nella causa promossa dal C. e dalla P. nei confronti della Mo.) sarebbero chiari e coincidenti nell’evidenziare la inclusione della scala (e quindi dei sottoscala) nell’area rossa. Ad avviso dei ricorrenti, le argomentazioni della sentenza della Corte d’appello sarebbero insufficienti e incongrue, mentre nel ragionamento della Corte di merito si riscontrerebbe il mancato esame di elementi decisivi deducibili dai documenti in atti, con conseguente erronea valutazione dei documenti stessi. La pronuncia impugnata – si sostiene – non chiarirebbe le ragioni che hanno indotto a ritenere che le citate quattro sentenze avrebbero riguardato, tutte, anche il vano sottoscala – oggetto del presente giudizio – che si affaccia sulla via di accesso al mare. In particolare, dalla lettura del testo delle sentenze n. 2566/2001 del Tribunale di Venezia e n. 602/2004 della Corte d’appello di Venezia (nel contenzioso C. – P. nei confronti della Mo.) non sarebbe dato di ricavare il benchè minimo accenno al vano sottoscala oggetto della presente causa, facendosi riferimento, solo ed esclusivamente, all’altro, quello con ingresso dal cortile, occupato dalla Mo.. Nè la sentenza impugnata spiegherebbe da dove emergerebbe, nella sentenza n. 602/2004 della Corte d’appello di Venezia, l’esplicito riconoscimento, in capo al proprietario degli appartamenti posti al primo piano dell’edificio sito in lesolo, via (OMISSIS), del diritto d’uso esclusivo dei locali posti nel sottoscala a piano terreno. La Corte d’appello neppure avrebbe correttamente esaminato il contratto di acquisto stipulato dai C. – P. con la m.. Quest’ultima aveva infatti loro trasferito, insieme alla proprietà dell’appartamento sito al piano terra, tutti i connessi diritti sulle due parti indicate come ripostiglio nella planimetria allegata al contratto alla lettera A, entrambi collocati sotto le scale conducenti al piano superiore. Violando l’art. 1367 c.c., il giudice del merito non avrebbe considerato che la m. ha trasferito anche la proprietà dei ripostigli in parola, liberi da oneri di qualsiasi natura e, dunque, da qualsivoglia diritto di uso esclusivo degli stessi, a favore dei proprietari degli appartamenti del piano sovrastante.

1.1. – La complessiva censura si appalesa infondata.

1.2. – Occorre premettere che, esaminando il corrispondente motivo di gravame, la Corte d’appello ha rilevato che dalla lettura delle sentenze n. 294/88 del Tribunale di Venezia e n. 602/04 della Corte d’appello di Venezia “emerge l’esplicito riconoscimento in capo al proprietario degli appartamenti posti al primo piano dell’edificio sito in (OMISSIS), del diritto d’uso esclusivo dello spazio scoperto e dei locali posti nel sottoscala a pian terreno nella cosiddetta area cortilizia colorata in rosso.

La Corte territoriale ha poi sottolineato che “ai sensi dell’art. 2909 c.c., l’accertamento contenuto – come qui è il caso – nelle sentenze passate in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa e, come correttamente in tal senso ritenuto dal giudice di prime cure con decisione che quindi sul punto va condivisa e confermata, la sentenza n. 294/88 Tribunale di Venezia pronunciata tra il dante causa dei convenuti e la dante causa di F. fa stato tra le odierne parti”.

Il giudice del gravame ha infine rilevato che “la sopraindicata area in rosso, cui si riferiscono le sentenze, contiene al suo interno i due locali posti sotto la scala che conduce agli appartamenti siti al primo piano adibiti a ripostiglio e l’ultima decisione della Corte d’appello di Venezia n. 602/04 ha ribadito quanto affermato dalla sentenza n. 294/88 dichiarando che la scala di accesso al primo piano era di proprietà esclusiva dell’attrice. Tale questione, risolta con decisione passata in giudicato, è decisiva in ordine ad ogni altra, ivi compresa quella relativa alla mancata menzione del ripostiglio nel contratto di compravendita stipulato dai coniugi C., coprendo il giudicato sia il dedotto che il deducibile”.

1.3. – Tanto premesso, è assorbente considerare che il più recente giudicato – quello discendente dalla sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 602/04 – ha respinto la domanda di rilascio del sottoscala promosso dal C. e dalla P. nei confronti della Mo., dante causa del F., rilevando quanto segue:

– che “la sentenza n. 294/88 del 10 novembre 1987 del Tribunale di Venezia, passata in giudicato, a parziale riforma della sentenza del Pretore di San Donà di Piave ha dichiarato che la scala di accesso al primo piano è di proprietà esclusiva dell’attrice ed ha confermato, per il resto, la sentenza di primo grado”;

che “il resto riguardava il capo della sentenza con il quale il pretore dichiarava che l’area colorata in rosso nella planimetria allegata al contratto di compravendita rimaneva in uso esclusivo ai due appartamenti del primo piano ed autorizzava la Mo. a recingere l’area”;

che “dell’area colorata in rosso fa parte oltre ad una parte del cortile anche il manufatto costituito dalla scala, e quindi anche il sottoscala”;

che “tutta tale area, quindi, a parte la scala che è stata ritenuta di proprietà della Mo., è in uso esclusivo alla proprietaria del primo piano e non vi è spazio per una interpretazione della sentenza che escluda da tale uso esclusivo il sottoscala”;

che “del resto, atteso che… l’appellata ha il diritto di recintare l’area cortilizia in suo uso esclusivo, ciò si porrebbe in contrasto con un consentito utilizzo del sottoscala da parte dei coniugi C.”.

Ora, il più recente giudicato – in ogni caso destinato a prevalere, in base al criterio temporale, sul primo (quello riveniente dalla sentenza n. 294/88 del Tribunale di Venezia, a definizione della controversia tra la stessa Mo. e m.a.) (cfr. Cass., Sez. 1, 26 febbraio 1998, n. 2082; Cass., Sez. Lav., 8 maggio 2009, n. 10623) – è chiaro nell’attribuire al proprietario del primo piano (la Mo., e oggi l’avente causa F.), non solo la proprietà della scala di accesso al primo piano, ma anche l’uso esclusivo (con la conseguente facoltà di recinzione) dell’area colorata in rosso, nella quale è ricompreso anche il sottoscala.

In questo contesto, è frutto di un accertamento di fatto – congruamente motivato e quindi incensurabile in cassazione – il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, che la sopraindicata area in rosso contiene al suo interno i due locali posti sotto la scala che conduce agli appartamenti siti al primo piano adibiti a ripostiglio.

Nè, d’altra parte, coglie nel senso la deduzione di violazione dell’art. 1367 c.c., in relazione alla circostanza che la m., con l’atto di compravendita in data 7 dicembre 1995, ha trasferito al C. e alla P. la proprietà dei ripostigli posti nel sottoscala a piano terreno, liberi da oneri di qualsiasi natura. Infatti, la presenza di tale clausola riguarda i rapporti interni tra la venditrice m. e gli acquirenti C. – P.; in ogni caso, la titolarità di un diritto di proprietà sui rispostigli, privo di limitazioni derivanti dal diritto di uso esclusivo in capo al proprietario degli appartamenti del piano sovrastante, avrebbe dovuto essere dedotta nell’ambito del giudizio dove si è formato il citato giudicato.

2. – Il secondo mezzo (omessa o, in subordine, insufficiente motivazione circa punti controversi e decisivi per il giudizio) si riferisce al mancato accoglimento della domanda di usucapione del vano in questione. I ricorrenti premettono che la Corte territoriale, confermando sul punto la decisione del Tribunale, ha rilevato che la domanda giudiziale della Mo. volta ad accertare il diritto d’uso esclusivo dell’area cortilizia de qua e dei beni in essa compresi, costituisce atto interruttivo della usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2943 c.c.. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame e non avrebbe comunque “dato atto, all’interno della sua decisione, degli elementi… che appaiono decisivi, sia al fine di escludere l’idoneità della domanda giudiziale della Mo. a costituire atto interruttivo dell’usucapione del diritto d’uso del vano sottoscala rivolto verso la via d’accesso al mare, a favore degli odierni ricorrenti, sia al fine di dimostrarne, invece, l’intervenuta usucapione”. In particolare, secondo i ricorrenti, la domanda giudiziale svolta dalla Mo. aveva ad oggetto esclusivo il diritto di uso dell’area cortilizia esterna al fabbricato e non anche dei vani sottoscala, e, pertanto, nei confronti del possesso di questi ultimi, detta domanda non aveva alcun effetto interruttivo. Essa, in ogni caso, era stata formulata nel dicembre 1983, quando ormai il possesso dei ripostigli in parola, da parte di m.a., durava da 22 anni. Sarebbe incontestato l’uso esclusivo del vano in questione da parte dei ricorrenti e dei loro danti causa, senza soluzione di continuità, fin dal 1961. Sarebbe incoerente e privo di logica il ragionamento del giudice a quo che, dopo avere respinto la richiesta del C. e della P. di prova per testi del loro possesso ad usucapionem, stante l’asserito atto interruttivo di quest’ultima, costituito dalla domanda giudiziale della Mo., ha respinto, poi, la domanda di accertamento dell’usucapione in quanto non risulta in alcun modo provato l’asserito possesso ultradecennale.

2.1. – La Corte d’appello ha respinto il corrispondente motivo di gravame per l’assorbente ragione che “la domanda giudiziale della Mo. volta ad accertare il diritto d’uso esclusivo dell’area cortilizia de qua e dei beni in essa compresi, costituisce atto interruttivo della usucapione ai sensi degli artt. 1165 e 2943 c.c.”, rilevandosi che “per tale motivo non è stata correttamente ammessa la prova per testi relativa all’asserito possesso ad usucapionem, e la relativa richiesta reiterata in questo grado, per gli stessi motivi, va ora respinta”. Su questa base, la Corte di Venezia è giunta alla conclusione che “non risulta… in alcun modo provato l’asserito possesso ultraventennale uti domini del vano in questione da parte degli appellanti”.

2.2. – Così esposta la ratio decidendi che sostiene la sentenza impugnata, il motivo di censura è infondato.

Esso infatti, per un verso, non considera che con l’atto di citazione con cui, nel dicembre 1983, Tiziana Mo. convenne m.a. in giudizio, l’attrice chiese dichiararsi la proprietà, in favore di essa attrice, della scala e del sottoscala, con conseguente condanna del convenuto al rilascio del sottoscala abusivamente occupato: e non v’è dubbio che si tratti di un atto giudiziale diretto ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente (Cass., Sez. 2, 25 luglio 2011, n. 16234).

Per altro verso, i ricorrenti non indicano, in difetto del principio di specificità del motivo di ricorso, da quali emergenze processuali risulterebbe che, alla data della notifica, nel dicembre 1983, della domanda giudiziale, l’usucapione per possesso ultraventennale si era già maturata in capo ai loro danti causa.

In questo contesto, il motivo di doglianza, apparentemente rivolto a censurare un vizio di omessa o insufficiente motivazione, si mostra in realtà rivolto a sollecitare una nuova valutazione in punto di fatto.

3. – Il terzo motivo lamenta nullità della sentenza per error in procedendo in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su di un motivo di gravame, e in subordine vizio di motivazione per omesso esame di punto decisivo, concernente la domanda di garanzia nei confronti di M.U. e A., eredi della loro dante causa m.p., dall’evizione parziale del bene oggetto della compravendita del dicembre 1995, con conseguente riduzione del prezzo di acquisto del compendio immobiliare, proporzionale al valore del ripostiglio rivendicato dal F..

3.1. – Il motivo è fondato.

Risulta per tabulas dalla stessa sentenza impugnata che gli appellanti hanno chiesto – in via subordinata – l’accertamento del loro diritto alla riduzione del prezzo di compravendita (di cui al rogito n. 103917 rep. 7/12/1995), in conseguenza della riduzione del libero godimento del vano sottoscala, rivolto verso la via di accesso al mare, con condanna di M.A. e U., quali eredi della m., in solido tra loro, alla restituzione, in loro favore, della somma corrispondente al valore del vano sottoscala.

Su tale domanda di garanzia per l’evizione parziale del bene – e sul corrispondente motivo di gravame articolato con l’atto di appello è mancata la pronuncia della Corte d’appello.

Sussiste pertanto il denunciato vizio di omessa pronuncia.

4. – Il primo ed il secondo motivo sono rigettati.

Il terzo mezzo è accolto.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, nel rapporto processuale tra il C. e la P., da un parte, e i terzi chiamati M., dall’altra.

La causa relativa alla domanda di garanzia va rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.

5. – Le spese processuali sostenute dal controricorrente F. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Le spese relativa alla domanda di garanzia vanno rimesse al giudice del rinvio.

PQM

 

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata, limitatamente al rapporto tra il C. e la P., da un parte, e i terzi chiamati M., dall’altra, e rinvia la causa, quanto alla domanda nei confronti dei terzi chiamati, ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, anche per le spese; condanna i ricorrenti C. e P., in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente F., che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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