Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26723 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26723 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 29862 2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2082

contro

AZIONI COORDINATE RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO SPA;

intimato

avverso la sentenza n. 171/2007 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 23/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 29/11/2013

udienza del 13/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Azioni Coordinate per la riqualificazione del territorio” SpA proponeva ricorso dinanzi alla CTP di
Caserta awerso la cartella con la quale l’Agenzia delle Entrate di Caserta aveva richiesto il pagamento della
complessiva somma di euro 12.751,43 per omesso versamento di IRPEG relativo all’anno 1999.
A sostegno del ricorso deduceva che l’Amministrazione era incorsa nella decadenza ex art. 25 dpr 600/73 e
che essa società aveva dichiarato di volersi avvalere del condono ex art. 9 bis L 289/2002 ed aveva pagato

L’adita CTP accoglieva il ricorso.
Con sentenza depositata il 23-10-2007 la CTR rigettava l’appello dell’Ufficio; in particolare la CTR, ritenuta
tempestiva la notifica della cartella di pagamento, rilevava che la società, in ordine al versamento
dell’imposta IRPEG in questione, aveva “utilizzato l’art. 9 bis L. 289/2002, effettuando il pagamento di euro
23.190,00 —con mod. F24- in data 15-5-2003 ed inviando telematicamente la dichiarazione di condono nei
termini previsti dalla legge”.
Awerso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi; la
società non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Agenzia, deducendo —ex art. 360 n. 4 cpc- violazione dell’art. 112 cpc per omessa
pronuncia, rilevava che la CTR aveva del tutto omesso di esaminare le censure mosse con il gravame
dall’Ufficio, che, invero, non aveva contestato né la presentazione della dichiarazione telematica né il
versamento di euro 23.190,00 del 15-5-2003, ma aveva ritenuto gli stessi inidonei al perfezionamento del
condono, non essendo il versamento esauriente ed essendo esclusa in questo caso l’iscrizione a ruolo per la
differenza.
Con il secondo motivo l’Agenzia, deducendo -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione dell’art. 9 bis, rilevava che in
base alla predetta disposizione il condono non poteva ritenersi perfezionato con il pagamento parziale e
che non vi era la possibilità di procedere alla riscossione coattiva per l’eventuale eccedenza non versata.
Con il terzo motivo l’Agenzia, deducendo -ex art. 360 n. 3 cpc- ulteriore violazione dell’art. 9 bis L
289/2002, rilevava che la predetta disposizione comunque prevedeva, anche in caso di pagamento
integrale (delle imposte non versate) entro il termine prescritto, un abbuono delle sanzioni ma giammai
delle imposte e degli interessi; erroneamente, pertanto, la CTR, confermando la sentenza di primo grado
(che, in accoglimento del ricorso, aveva integralmente annullato l’atto impugnato), non aveva circoscritto
siffatto annullamento solo alle sanzioni.

quanto dovuto nei termini previsti.

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1.1

. –

MAI
Il primo motivo è fondato.
A fronte della censura sollevata dall’Ufficio nell’atto di appello, secondo cui “la somma versata dalla
società, ai sensi dell’art. 9 bis della legge 289/2002, non risulta capiente col dichiarato, con la conseguenza
che il condono non deve essere considerato regolare ed idoneo ad estinguere la pretesa debitoria della
società nei confronti dell’Erario” (v. “svolgimento del processo” della sentenza impugnata), nulla al
proposito ha statuito la CTR, che si è, invero, limitata a ritenere tempestiva la cartella di pagamento ed a

pronunziarsi sull’eccepita inidoneità di siffatte circostanze al perfezionamento del condono.
L’accoglimento del detto motivo comporta l’assorbimento degli altri due.
In conclusione, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri due motivi; per
l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza e rinviato per nuovo esame alla CTR Campania, diversa
composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio
di legittimità.
P. Q. M.
accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri due; cassa l’impugnata sentenza e rinvia
per nuovo esame alla CTR Campania, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione
delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.
Così

deciso in Roma in

ta 13 giugno 2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

dare atto del pagamento di una certa somma e dell’invio della dichiarazione telematica, senza invece

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