Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15866 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/06/2017, (ud. 07/03/2017, dep.26/06/2017),  n. 15866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14022-2015 proposto da:

ESSELUNGA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI

2, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PARISI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANFREDO VITALIANO

LAVIZZARI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

BROCCHIERI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GAETANO IORIO FIORELLI, GIANFRANCO DI GARBO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/03/2015 R.G.N. 22/10/11;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso; udito l’Avvocato GIANFRANCO PARISI;

udito l’Avvocato IORIO FIORELLI GAETANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 365/2014, depositata il 16 marzo 2015, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso proposto da V.R., aveva dichiarato, con la condanna della società datrice di lavoro al pagamento dell’indennità supplementare nella misura massima, l’ingiustificatezza del licenziamento in tronco, per giusta causa, alla stessa intimato da Esselunga S.p.A., con lettera del 22/6/2010, in relazione a vari addebiti concernenti la sua attività di responsabile per gli acquisti del settore “non food” ed inoltre per non aver impedito l’invio, da parte di una propria collaboratrice, di una maiL contenente accuse infondate nei confronti del management aziendale. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Esselunga S.p.A. con due motivi, illustrati da memoria; la V. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., la ricorrente si duole che la sentenza impugnata, nell’escludere la sussistenza tanto della giusta causa di licenziamento, come anche, e in ogni caso, della sua “giustificatezza”, abbia fondato le proprie conclusioni su un ragionamento gravemente erroneo sul piano logico-giuridico e su una motivazione inconsistente, in quanto resa nel radicale difetto dei necessari accertamenti in fatto.

Con il secondo motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 CCNL Dirigenti Aziende del Commercio e dell’art. 12 Preleggi, la società si duole della quantificazione dell’indennità supplementare nella misura massima, anzichè in quella minima, alla stregua degli indici della concreta fattispecie.

Il primo motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, la ricorrente censura, in sostanza, la sentenza impugnata per carenze di ordine motivazionale, dietro lo schermo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., contrapponendo a quella operata dai giudici del merito una propria e diversa ricostruzione fattuale della vicenda (cfr., in particolare, pp. 13-19 del ricorso, ove è un’analitica esposizione delle circostanze relative agli addebiti disciplinari), tale da legittimare, nella lettura che ne offre il datore, una (contraria) valutazione di sussistenza delle ragioni idonee a giustificare l’applicazione della massima sanzione: ciò che peraltro colloca la censura in esame al di fuori degli ambiti propri del giudizio di legittimità e, in ogni caso, ove essa si proponesse di denunciare una motivazione insufficiente e contraddittoria, al di fuori del perimetro del nuovo vizio, di cui all’art. 360, n. 5, quale risultante dalla riforma introdotta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, e dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014), in presenza di sentenza depositata il 16 marzo 2015 e, pertanto, in epoca successiva all’entrata in vigore della riforma suddetta. Analoghi rilievi conducono a ritenere l’inammissibilità anche del secondo motivo.

La ricorrente condivide invero l’osservazione della Corte di merito, secondo la quale l’indennità supplementare, come prevista dalla richiamata norma collettiva, non ha il fine di compensare le retribuzioni perdute dal dirigente a seguito del licenziamento; lamenta, invece, che, nella commisurazione dell’indennità secondo gli indici espressamente indicati in sentenza (durata del rapporto di lavoro; dimensioni dell’azienda; mancanza di giustificazioni del licenziamento), anch’essi non oggetto di censura nella loro qualità di idonei parametri cui conformare la considerazione del caso concreto, la Corte sia incorsa, condividendo pienamente la decisione sul punto del primo giudice, in una valutazione eccessiva: ciò che, tuttavia, rientra nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, salva la denuncia (nella specie, non proposta) di omesso esame di fatto decisivo, secondo il modello del nuovo vizio di motivazione.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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