Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15931 del 26/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 07/06/2017, dep.26/06/2017), n. 15931
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sui ricorso 9823-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona de Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
D.L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3,
presso lo studio dell’avvocato SARA MADAMA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FABIO DI SALVO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 295/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LIGURIA, depositata 22/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
PREMESSO
che:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione. affidato ad un motivo, nei confronti di D.L.P. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 295/03/2016, depositata in data 22/02/2016, con la quale – controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento emesso per IRPEF dovuta in relazione all’anno d’imposta 2008, a seguito di rideterminazione in sintetica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 del reddito imponibile” è stata riformata a decisione di primo grado, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso del contribuente (annullando l’atto impositivo in relazione alle spese sostenute per acquisti di beni-indice);
– in particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto l’atto impositivo andava integralmente annullato, per difetto del “biennio accertabile” (lo scostamento di almeno un quarto per due periodi di imposta), in quanto, in relazione all’anno 2007, l’Amministrazione finanziaria era decaduta, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, dal potere di accertamento.
– la ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e 43, in quanto il riferimento, contenuto nell’art. 38, comma 4 all'”accertabilità del periodo” deve intendersi come attinente al solo periodo effettivamente oggetto di accertamento, cosicchè solo relativamente ad esso si può fare valere la decadenza ex art. 43;
– a seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti;
Ritenuto che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
PQM
Rinvia a N.R. davanti alla 5^ Sezione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017