Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15928 del 26/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.26/06/2017), n. 15928
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5515-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49,
presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, che lo rappresenta
e difende;
– controricorrente –
contro
EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 4109/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 28/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che con la sentenza della CTR Lombardia indicata in epigrafe è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Direzione Provinciale 2^ di Milano avverso la sentenza della CTP di Milano, che aveva annullato la cartella di pagamento notificata a P.G. rilevando, d’ufficio, il difetto assoluto di attribuzione dei poteri dirigenziali al sottoscrittore dell’atto -capo team legale su delega del Direttore Provinciale delle entrate di Milano, per come entrambi qualificatisi – non risultante nell’elenco dei soggetti dotati di qualifica dirigenziale all’interno dell’Agenzia delle entrate;
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;
Rilevato che la parte contribuente si è costituita con controricorso, mentre nessuna difesa ha depositato Riscossione Nord spa;
Rilevato che la parte controricorrente ha altresì depositato memoria chiedendo di potere fruire dell’adesione alla definizione agevolata, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 e che il procedimento va pertanto rinviato a nuovo ruolo.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo per quanto esposto nella parte motiva in attesa della definizione agevolata.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017