Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26718 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26718 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 4207-2007 proposto da:
MALET AMEDEO, SAVIANO MARIA GRAZIA, MALET EMILIANO,
elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso
la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall’avvocato MANCUSO DOMENICO con studio in
SALERNO VIA DEI PRINCIPATI 17 (avviso postale) giusta
2013

delega a margine;
– ricorrenti –

2046
contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in

Data pubblicazione: 29/11/2013

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti –

avverso

la

sentenza

n.

210/2006

della

13/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Saviano Maria Grazia, Malet Emiliano e Malet Amedeo, eredi di Malet Alberto, proponevano ricorso dinanzi
alla CTP di Salerno avverso cartella di pagamento, avente ad oggetto recupero IRPEF 1993, notificata alla
Saviano, nella sua qualità di erede del defunto marito, a seguito di un avviso di accertamento notificato solo
a quest’ultimo, in data successiva al suo decesso, e non ai suoi eredi.

Con sentenza depositata il 13-1-2006 la CTR Campania, sez. distaccata di Salerno, accoglieva l’appello
dell’Agenzia delle Entrate; in particolare la CTR affermava, in primo luogo, la legittimità dell’avviso di
accertamento notificato a Malet Alberto presso la Casa Comunale del suo domicilio fiscale; al riguardo
rilevava che non vi era alcuna prova che gli eredi avessero inviato all’Ufficio la comunicazione, prevista
dall’art. 65 DPR 600/73, delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale; che, pertanto, al momento
della notifica dell’accertamento, l’Ufficio non aveva avuto conoscenza della morte del soggetto passivo
dell’imposta e quindi non poteva indirizzare agli eredi alcun atto; la CTR dichiarava, inoltre, conforme a
legge la notifica alla Saviano della cartella impugnata; al proposito evidenziava che il Concessionario, pur
essendo a conoscenza (come risultava dalla stessa cartella) del decesso del contribuente, aveva notificato il
ruolo alla sola Saviano e non invece agli altri eredi (né personalmente né impersonalmente e
collettivamente presso il domicilio del de cuius).
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione Saviano Maria Grazia, Malet Emiliano e Malet
Amedeo, affidato a due motivi; resistevano con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e
l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso i contribuenti, deducendo — ex artt. 360 n. 3,4 e 5 cpc, in relazione all’art. 65
DPR 600/1973 e 752 e 754 cc- violazione e falsa applicazione di norme di diritto, error in procedendo e
contradditoria, illogica, omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, ribadivano
l’inesistenza (e, in subordine, la nullità) dell’avviso di accertamento a seguito del quale l’Ente impositore
aveva poi iscritto a ruolo l’opposta cartella di pagamento; al riguardo, precisato che l’avviso era stato
notificato in data 17-12-1999 al solo contribuente (già deceduto il 12-2-1999) e non agli eredi, rilevava che,
anche nel caso in cui gli eredi non avevano eseguito la comunicazione di cui al cit. art. 65, gli atti, per potere
essere efficaci nei confronti degli eredi, potevano sì essere notificati all’ultimo domicilio del defunto ma
dovevano essere diretti agli eredi collettivamente ed impersonalmente; nel caso di specie la notifica al
contribuente era invece avvenuta ai sensi dell’art. 140 cpc “perché sconosciuto all’indirizzo”, sicchè

L’adita CTP accoglieva il ricorso dei contribuenti.

l’Esattore o non aveva proprio eseguito l’indagine anagrafica o non l’aveva eseguita correttamente, tanto
da ritenere il contribuente irreperibile anziché deceduto.
Con il secondo motivo rilevava, in subordine, che la CTR aveva erroneamente dichiarato conforme a legge
la notifica della cartella alla sola Saviano e non agli altri eredi; al riguardo sosteneva che quest’ultima, ai
sensi degli artt. 752 e 754 cc, poteva rispondere dei debiti ereditari dell’ex marito deceduto solo in ragione
della propria quota e mai in solido per l’intero.

subordinata.
Va, innanzitutto precisato che, per condiviso principio di questa Corte “in tema di accertamento delle
imposte sui redditi, l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 è volto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli
eredi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente:
pertanto, se la comunicazione viene effettuata, l’awiso di accertamento va notificato personalmente e
nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato, mentre, se essa non viene effettuata, gli
uffici possono intestare l’atto al dante causa e notificarlo presso l’ultimo domicilio dello stesso, nei
confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente; tale procedimento di notificazione, la cui
inosservanza comporta la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell’awiso, presuppone tuttavia che
l’Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente, non sussistendo
altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge” (Cass.
12886/2007); nel caso di specie, parte ricorrente non ha neppure allegato che l’Ufficio, prima della notifica
degli avvisi di accertamento intestati al suo dante causa, fosse a conoscenza del decesso del contribuente,
per cui legittimamente lo stesso Ufficio, in base della norma illustrata, ha intestato gli atti impositivi al
contribuente, procedendo nei suoi confronti alla notifica.
Va, tuttavia, rilevato che, nella fattispecie in esame, come evidenziato in ricorso, la notifica al deceduto
contribuente Malet Alberto è avvenuta ai sensi dell’art. 140 cpc “perché sconosciuto all’indirizzo”.
Siffatta notifica è nulla.
Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che “nel caso in cui il destinatario di un avviso di
accertamento tributario sia deceduto, e gli eredi non abbiano proweduto alla comunicazione prescritta
dall’art. 65, secondo ed ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla la notificazione
eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. nei confronti dei defunto, previo tentativo di consegna dell’atto
presso il suo domicilio, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilità o al r iuto
di ricevere copia dell’atto”.

Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo, proposto peraltro solo in via

ESENTE DA
Al SEN3’s DEL
N. i • •

Siffatta nullità della notifica dell’awiso di accertamento, atto presupposto rispetto alla impugnata cartella,
comporta l’illegittimità di quest’ultima ed il conseguente assorbimento del secondo motivo, concernente la
notifica della cartella.
In conclusione, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; per l’effetto,
va cassata l’impugnata sentenza, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 cpc, va
accolto il ricorso introduttivo proposto dai contribuenti.

tra le parti le spese di lite relative ai giudizi di merito.
I compensi e le spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P. Q. M.
La Corte, accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo
nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative ai giudizi
di merito; condanna parte resistente al pagamento dei compensi e delle spese di lite relative al presente
giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma in data 12-6-2013 nella camera di Consiglio della quinta sez. civile.

In considerazione dell’evolversi della vicenda processuale, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare

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